Ex festività, ecco i giorni di permesso per il 2024 e come usufruirne

Per le/i dipendenti del comparto ABI i permessi retribuiti per ex festività (art. 59* Ccnl Quadri direttivi e Aree professionali – art. 14 Ccnl Dirigenti) per l’anno 2024 ammontano a n. 4 (quattro) giorni:

  • martedì 19 marzo 2024 (San Giuseppe)
  • giovedì 9 maggio 2024 (Ascensione – 39° giorno dopo Pasqua)
  • giovedì 30 maggio 2024 (Corpus Domini – 60° giorno dopo Pasqua)
  • sabato 29 giugno 2024 (Santi Pietro e Paolo – festività per la sola piazza di Roma)
  • lunedì 4 novembre 2024 (Festa dell’Unità nazionale)

Si ha diritto ai permessi giornalieri retribuiti a condizione che:

  • le ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito;
  • la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.

ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell’attività lavorativa (solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.

Ricordiamo che Quadri Direttivi e Dirigenti contribuiscono con una giornata di “ex-festività” ad alimentare il FOC – Fondo per l’Occupazione, mentre la categoria delle Aree professionali con il versamento di 7,30 ore di banca ore (art. 34* Ccnl – N.B.: tali modalità di finanziamento sono state prorogate sino a scadenza dell’accordo di rinnovo del Ccnl – 31 marzo 2026).

Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività

  1. Possono essere fruite, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
  2. Possono essere fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l’utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che la/il lavoratrice/ lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l’obbligo di inserimento nel piano ferie.

I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, fermo restando l’impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell’anno di competenza.

Salvo accordi aziendali migliorativi.

___________________________
*Stante la sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo di rinnovo del Ccnl in data 23 novembre 2023, e in attesa della stesura del nuovo articolato, la riportata numerazione degli articoli si riferisce al Testo coordinato del Ccnl 19 dicembre 2019, sottoscritto il 24 marzo 2022).