Per le/i dipendenti del comparto ABI i permessi retribuiti per ex festività (art. 59* Ccnl Quadri direttivi e Aree professionali – art. 14 Ccnl Dirigenti) per l’anno 2024 ammontano a n. 4 (quattro) giorni:
- martedì 19 marzo 2024 (San Giuseppe)
- giovedì 9 maggio 2024 (Ascensione – 39° giorno dopo Pasqua)
- giovedì 30 maggio 2024 (Corpus Domini – 60° giorno dopo Pasqua)
- sabato 29 giugno 2024 (Santi Pietro e Paolo – festività per la sola piazza di Roma)
- lunedì 4 novembre 2024 (Festa dell’Unità nazionale)
Si ha diritto ai permessi giornalieri retribuiti a condizione che:
- le ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito;
- la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell’attività lavorativa (solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.
Ricordiamo che Quadri Direttivi e Dirigenti contribuiscono con una giornata di “ex-festività” ad alimentare il FOC – Fondo per l’Occupazione, mentre la categoria delle Aree professionali con il versamento di 7,30 ore di banca ore (art. 34* Ccnl – N.B.: tali modalità di finanziamento sono state prorogate sino a scadenza dell’accordo di rinnovo del Ccnl – 31 marzo 2026).
Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività
- Possono essere fruite, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
- Possono essere fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l’utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che la/il lavoratrice/ lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l’obbligo di inserimento nel piano ferie.
I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, fermo restando l’impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell’anno di competenza.
Salvo accordi aziendali migliorativi.
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*Stante la sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo di rinnovo del Ccnl in data 23 novembre 2023, e in attesa della stesura del nuovo articolato, la riportata numerazione degli articoli si riferisce al Testo coordinato del Ccnl 19 dicembre 2019, sottoscritto il 24 marzo 2022).