Fondo di solidarietà del credito, tutela delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari di assegno straordinario

L’adeguamento dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita, introdotto dalla Legge di bilancio, sta determinando rilevanti effetti negativi per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nei percorsi di esodo, rendendo necessario un intervento di chiarimento e tutela per garantire la continuità del percorso di esodo verso la pensione.

In particolare, lo slittamento delle decorrenze pensionistiche ha fatto emergere due criticità concrete, determinando la necessità di interventi istituzionali di chiarimento e di tutela:

  • da un lato, il disallineamento tra la durata prevista del percorso nel fondo e la nuova data di accesso alla pensione, con il rischio, in alcuni casi, di superare il limite massimo di permanenza e di rimanere senza copertura fino alla maturazione del diritto pensionistico;
  • dall’altro, il rigetto da parte dell’Inps di alcune domande di accesso al fondo non ancora accolte. Ciò rappresenta una criticità ancora più grave, poiché ha coinvolto lavoratrici e lavoratori che hanno già formalizzato le dimissioni.

Su questa problematica si è sviluppato un confronto a livello istituzionale, che ha portato, nell’atteso incontro del 18 marzo ultimo scorso presso il Ministero del lavoro, all’individuazione di un percorso normativo e procedurale volto a garantire la continuità di tutela di tutte le persone interessate. Nel confronto tra istituzioni e parti sociali, la Cisl ha svolto un ruolo attivo e determinante, sia nel sollecitare l’apertura del confronto, sia nell’avanzare proposte puntuali e concrete, in continuità con quanto già fatto in passato, al fine di introdurre i necessari correttivi nell’applicazione della nuova normativa di legge. In tale ambito è stato richiamato l’articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012, che consente l’accompagnamento alla pensione fino al raggiungimento dei requisiti previsti.

Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà di settore (Abi) ha adottato nella seduta odierna la conseguente delibera (n. 14), volta a garantire piena tutela alle lavoratrici e ai lavoratori interessate/i dai provvedimenti di slittamento dei requisiti pensionistici connessi alle variazioni dell’aspettativa di vita, al fine di assicurare la permanenza nel Fondo di solidarietà, laddove necessario, anche oltre il periodo massimo previsto per le persone già titolari dell’assegno straordinario. Viene stabilito inoltre, riguardo alle domande in lavorazione di coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro entro la data del 31 gennaio 2026, che l’assegno straordinario potrà essere definito anche oltre il limite di permanenza massima nel fondo e fino alla prima decorrenza della pensione, unitamente al versamento della contribuzione correlata, fino al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata o di vecchiaia, sulla base delle nuove tabelle previsionali di accesso a pensione. Per quanto concerne le domande di assegno straordinario già respinte dalle strutture territoriali Inps (vedi messaggio n. 558/2026), le stesse saranno oggetto di riesame e saranno valutate secondo le indicazioni sopra indicate.

Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione operativa della misura, in attesa della circolare applicativa da parte dell’Inps, tenendovi costantemente aggiornate/i in merito.

Roma, 30 marzo 2026

FIRST CISL
Settore Esofirst


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