I commenti pubblicati sulla emanazione da parte dell’Inps della circolare n. 188 del 22 dicembre scorso, riguardante il riscatto e la ricongiunzione dei periodi contributivi attraverso il Fondo di solidarietà del credito ordinario e cooperativo, hanno indotto molti a pensare che si trattasse di una novità assoluta su tale materia.
La suddetta circolare, invece, come ben spiega Esofirst, il settore di First Cisl dedicato agli esodati, si limita a fornire le istruzioni di attuazione.
In tale documento, infatti, vengono esclusivamente riepilogate le modalità del processo per rendere operative le disposizioni di legge in materia di accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà delle banche, avvalendosi dell’ampliamento temporaneo del periodo di esodo (da 5 a 7 anni).
L’esercizio del riscatto/ricongiunzione (in cui il riscatto laurea assume rilievo principale), è previsto limitatamente al triennio 2017-2019 e le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2019.
Gli istituti bancari, quindi, ricorda Esosfirst – il settore di First Cisl dedicato agli esodati -, dovranno presentare le suddette domande almeno 4 mesi prima della risoluzione del rapporto di lavoro. La disposizione, come detto sopra, si inserisce nel quadro delle misure di agevolazione all’esodo e ha come destinatari sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere a operazioni di riscatto e/o ricongiunzione, sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Sia il riscatto che la ricongiunzione potrebbero far acquisire anche il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.
L’esercizio da parte delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato, precisa la circolare Inps, all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è pertanto subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire entro il mese successivo al pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione e comunque entro e non oltre il termine del 30 novembre 2019.
Puoi vedere il testo della circolare qui.