ANOLF e First Cisl Lombardia, l’integrazione si realizza anche allo sportello

L’immigrazione è una risorsa importante per una società, come la nostra, che registra un continuo e inesorabile invecchiamento demografico, difficoltà nel mantenimento e finanziamento di un adeguato sistema di welfare che includa tutti e garantisca condizioni di vita e assistenza dignitose. A ciò si aggiungono le necessità del sistema produttivo che, spesso, ha difficoltà a trovare personale in diversi settori, le richieste da parte di molte famiglie di sostegno nell’assistenza a persone con disabilità e anziani e la sostenibilità del sistema previdenziale.

L’immigrazione deve accompagnarsi ad una graduale e imprescindibile integrazione sia nel contesto sociale che lavorativo e questa si realizza anche attraverso gli intermediari finanziari, mediante l’apertura di conti corrente e l’accesso a diverse forme di credito.

Da tempo registriamo tanti casi di lavoratori migranti giunti in Italia grazie al Decreto Flussi, quindi con regolare contratto di lavoro, ai quali viene negata l’apertura di un conto corrente presso gli sportelli bancari perché non in possesso di un permesso di soggiorno definitivo.

Ciò costituisce un indubitabile ostacolo a quell’integrazione che la Legge vuole promuovere e che il ruolo sociale degli intermediari dovrebbe favorire.

Il conto corrente è un servizio essenziale per l’accredito dello stipendio, per ottenere un contratto di affitto, per avere una carta di pagamento per essere persona riconosciuta e non discriminata.

Il Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385) riconosce questo valore laddove, all’art.126 noviesdecies, dispone il diritto al “conto di base” per tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza.

Lo stesso articolo precisa che: “per consumatore soggiornante legalmente nell’Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell’Unione europea in virtù del diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia”.

Non si può quindi ammettere che tale diritto venga negato a lavoratori che entrano in Italia con regolare contratto e in forza di una disposizione di Legge.

 È, quindi, nostro comune impegno sostenere il rispetto della Legge ed una dovuta azione sindacale e sociale.

 

Milano, 28 ottobre 2024

ANOLF Lombardia   –   First Cisl Lombardia


Allegati: documento ANOLF Lombardia – First Cisl Lombardia