Esonero contributivo per le neo mamme

La circolare INPS n. 102 del 19 settembre 2022 ha, di fatto, dato il via alla misura sperimentale introdotta dalla legge di bilancio 2022 a favore delle madri che rientrano al lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, il cosiddetto “Esonero contributivo del 50% per le lavoratrici madri” (Art. 1comma 137 Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Cos’è?: è una riduzione del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici.

A chi spetta?: alle dipendenti madri lavoratrici che abbiano fruito del congedo obbligatorio di maternità, sia full che part-time.

Per quanto?: durata massima di 12 mensilità dalla data di effettivo rientro al lavoro.

Cumula?: la riduzione cumula con il bonus contributivo del 2% avente scadenza 31.12.2022.

Come si ottiene?: la lavoratrice deve richiederlo al datore di lavoro il quale, utilizzando appossita procedura, inoltrerà la richiesta all’INPS.

La circolare INPS: “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privati, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità”.

Chi ne ha diritto: madri dipendenti nel settore privato, sia part che full time. Anche ai dipendenti di cooperative e a colleghi contratto di apprendistato e somministrazione.

Durata: massimo 12 mesi dal rientro al lavoro.

Esempio: stipendio lordo 3A3L   2.649,69 euro, contributi  243,51 euro, riduzione mensile 121,75 euro.

ATTENZIONE

  • la contribuzione va richiesta entro il 31.12.2022
  • la misura è retroattiva dall’1.1.2022, quindi riguarda tutte le lavoratrici che sono rientrate dalle maternità nel corso del 2022.

 

Allegati: vademecum/volantino First Cisl Lombardia            circolare INPS n. 102