Agenzia delle entrate-Riscossione, circolare INPS, ok Fondo previdenziale

I lavoratori dell’Agenzia delle entrate-Riscossione potranno beneficiare della prestazione previdenziale aggiuntiva, frutto dei versamenti effettuati al Fondo previdenziale obbligatorio di settore dalla data di assunzione. Un’apposita circolare dell’Istituto nazionale di previdenza sociale riconosce finalmente un diritto negato per anni e rivendicato con forza dal sindacato.

Le “nuove modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo Nazionale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici – si legge nel comunicato sindacale delle segreterie nazionali – avranno decorrenza dal primo luglio 2017 e riguarderanno tutti i lavoratori iscritti al fondo stesso. Vengono così confermate le previsioni già anticipateci dai rappresentanti dell’Ente nel maggio scorso. Finalmente dopo anni di lotte e rivendicazioni sindacali, possiamo considerare chiuso positivamente il lungo percorso della previdenza di settore che ci vedeva obbligatoriamente versare ad un fondo che nella quasi totalità dei casi non erogava più alcuna prestazione”.

“La circolare INPS – sottolinea Fabio Filippini, referente AdeR First Cisl Lombardia – sancisce il completamento di un processo di riforma a favore della categoria, iniziato ventiquattro anni fa. Un risultato importante per tutti i lavoratori del settore che, con il loro sostegno, hanno contribuito a rafforzare il lavoro e le iniziative messe in campo dalle Organizzazioni sindacali in tutti questi anni. Un ringraziamento particolare ai dirigenti sindacali che, con estrema dedizione e ostinazione, hanno lavorato per raggiungere questo risultato. Questa – conclude Filippini – è la dimostrazione che il lavoro, alla fine, paga sempre.”

Comunicazione First Cisl Lombardia

Il comunicato unitario delle segreterie nazionali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin

La circolare Inps n. 112 del 21 luglio 2021, l’allegato 1 e l’allegato 2