Corte di Cassazione – Sezione Lavoro
Sentenza n. 29931 del 20 novembre 2018
“POSSIBILE IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE HA FORNITO A UNA EX COLLEGA NOTIZIE E DOCUMENTI AZIENDALI RISERVATI”
Con una recentissima Sentenza, la Suprema Corte ha ritenuto quanto mai evidente la violazione degli obblighi di fedeltà da parte della dipendente di un’impresa bancaria, confermando la legittimità del suo licenziamento.
Dichiarata in primo grado la carenza di proporzionalità della sanzione inflitta alla lavoratrice per aver fornito notizie e copie di documenti riservati a un ex dirigente della banca da cui dipendeva, onde consentirgli d’approntare un’appropriata difesa nel procedimento penale cui era sottoposto, la Corte d’Appello di L’Aquila, non riscontrando gli elementi di un’idonea valutazione fatta dai giudici di prime cure, riformandone la decisione, dichiarava la legittimità del licenziamento.
La Corte di Cassazione ha quindi confermato la decisione di secondo grado, ritenendola corretta e ben motivata, anche in ordine alla proporzionalità della sanzione, specie con riguardo alla qualità del soggetto che imponeva, sicuramente, una valutazione degli obblighi di diligenza e fedeltà secondo criteri più rigorosi.
Trattandosi infatti di comportamento sanzionabile, anche in sede penale, posto in essere in violazione delle procedure interne, nonché dello specifico interesse dell’impresa al mantenimento di un’affidabile riservatezza circa dati non divulgabili, è innegabile la sua idoneità a compromettere irrimediabilmente l’elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.
Comunicazione First Cisl Lombardia