Ticket sanitari regionali, dal 1 luglio scattata la riduzione

Dal 1 luglio, fermo restando tutte le esenzioni già in essere che coinvolgono oltre 7 milioni e mezzo di assistiti, per 1 milione e mezzo di cittadini lombardi è scattata la riduzione del 50% della quota aggiuntiva regionale relativa ai ticket sanitari.

Il costo scende, quindi, da un massimo di 30 a un massimo di 15 euro, ovvero 51 euro (36 di ticket nazionale + 15 di ticket regionale) anziché 66 euro (36 + 30), come finora sostenuto per chi richiedeva, ad esempio, prestazioni come Tac del torace o risonanza magnetica della colonna vertebrale. Così facendo, nel complesso, il superticket mediamente pagato per ricetta sarà, su base regionale, di 7,8 euro invece dei 10 applicati a livello nazionale

Esenzione per screening diagnosi precoce tumori

Sono esenti da ticket:

  • le prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori (mammografia ogni due anni dai 45 ai 69 anni – paptest ogni tre anni dai 25 ai 65 anni – colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni – accertamenti specifici per neoplasie età giovanile);
  • le prestazioni erogate a fronte di particolare interesse sociale (es. screening – tutela maternità – avviamento al lavoro – donazione sangue – prevenzione influenza da HIV – vittime di terrorismo…);
  • particolari categorie di cittadini come le vittime del dovere e familiari, i cittadini colpiti dal sisma in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;
  • i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;
  • le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
  • i pazienti sottoposti a terapia del dolore;
  • i soggetti rientranti nell’accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia, gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia.

Esenzione dalla compartecipazione alla spesa specialistica ambulatoriale

Sono inoltre esenti:

  • assistito > 65 anni e < 6 anni appartenente a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
  • condizione autocertificata per disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
  • migranti provenienti da Nord Africa quali profughi in avvio di procedura di richiesta di asilo (E02)
  • titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni). Condizione certificata da MEF o auto-certificata (E03);
  • titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incremen-tato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni). Condizione certificata da MEF o auto-certificata (E04);
  • prestazioni a favore di detenuti e internati. L’esenzione non si estende ai soggetti in detenzione domiciliare o agli arresti domi-ciliari, affidati in prova o comunque sottoposti a misure limitative di libertà al di fuori di degli Istituti penitenziari o OPG (F detenuti);
  • assistito > 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 e 38.500,00 euro. Condizione autocertificata (E05), validità regionale;
  • i minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito, e si applica anche ai minori di anni 14 stranieri irregolari (E11), validità regionale:
  • i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 euro/anno, e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (E12), validità regionale;
  • i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massi-mali mensili previsti dalla Circolare n. 14 del-l’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali suc-cessivi aggiornamenti, e i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (E13), validità regionale;
  • i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integra-zione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggior-namenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (E13), validità regionale;
  • i cittadini con reddito familiare fiscale annuale (lordo) non superiore a euro 18.000,00 e i loro familiari a carico possono beneficiare dell’e-senzione dal pagamento del ticket aggiuntivo (il cosiddetto “super ticket”) sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale (E15), validità regionale.

Comunicazione First Cisl Lombardia

La nuova tabella
Valore della ricetta in euro Ticket
fino a 5,00 euro 0,00 euro
da 5,01 a 10,00 euro 1,50 euro
da 10,01 a 15,00 euro 3,00 euro
da 15,01 a 20,00 euro 4,50 euro
da 20,01 a 25,00 euro 6,00 euro
da 25,01 a 30,00 euro 7,50 euro
da 30,01 a 36,00 euro 9,00 euro
da 36,01 a 41,00 euro 10,80 euro
da 41,01 a 46,00 euro 12,30 euro
da 46,01 a 51,00 euro 13,80 euro
da 51,01 e oltre 15,00 euro