Dal 1 luglio, fermo restando tutte le esenzioni già in essere che coinvolgono oltre 7 milioni e mezzo di assistiti, per 1 milione e mezzo di cittadini lombardi è scattata la riduzione del 50% della quota aggiuntiva regionale relativa ai ticket sanitari.
Il costo scende, quindi, da un massimo di 30 a un massimo di 15 euro, ovvero 51 euro (36 di ticket nazionale + 15 di ticket regionale) anziché 66 euro (36 + 30), come finora sostenuto per chi richiedeva, ad esempio, prestazioni come Tac del torace o risonanza magnetica della colonna vertebrale. Così facendo, nel complesso, il superticket mediamente pagato per ricetta sarà, su base regionale, di 7,8 euro invece dei 10 applicati a livello nazionale
Esenzione per screening diagnosi precoce tumori
Sono esenti da ticket:
- le prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori (mammografia ogni due anni dai 45 ai 69 anni – paptest ogni tre anni dai 25 ai 65 anni – colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni – accertamenti specifici per neoplasie età giovanile);
- le prestazioni erogate a fronte di particolare interesse sociale (es. screening – tutela maternità – avviamento al lavoro – donazione sangue – prevenzione influenza da HIV – vittime di terrorismo…);
- particolari categorie di cittadini come le vittime del dovere e familiari, i cittadini colpiti dal sisma in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;
- i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati;
- le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari;
- i pazienti sottoposti a terapia del dolore;
- i soggetti rientranti nell’accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia, gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia.
Esenzione dalla compartecipazione alla spesa specialistica ambulatoriale
Sono inoltre esenti:
- assistito > 65 anni e < 6 anni appartenente a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
- condizione autocertificata per disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- migranti provenienti da Nord Africa quali profughi in avvio di procedura di richiesta di asilo (E02)
- titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni). Condizione certificata da MEF o auto-certificata (E03);
- titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incremen-tato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni). Condizione certificata da MEF o auto-certificata (E04);
- prestazioni a favore di detenuti e internati. L’esenzione non si estende ai soggetti in detenzione domiciliare o agli arresti domi-ciliari, affidati in prova o comunque sottoposti a misure limitative di libertà al di fuori di degli Istituti penitenziari o OPG (F detenuti);
- assistito > 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 e 38.500,00 euro. Condizione autocertificata (E05), validità regionale;
- i minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito, e si applica anche ai minori di anni 14 stranieri irregolari (E11), validità regionale:
- i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 euro/anno, e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (E12), validità regionale;
- i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massi-mali mensili previsti dalla Circolare n. 14 del-l’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali suc-cessivi aggiornamenti, e i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (E13), validità regionale;
- i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integra-zione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggior-namenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (E13), validità regionale;
- i cittadini con reddito familiare fiscale annuale (lordo) non superiore a euro 18.000,00 e i loro familiari a carico possono beneficiare dell’e-senzione dal pagamento del ticket aggiuntivo (il cosiddetto “super ticket”) sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale (E15), validità regionale.
Comunicazione First Cisl Lombardia
La nuova tabella | |
Valore della ricetta in euro | Ticket |
fino a 5,00 euro | 0,00 euro |
da 5,01 a 10,00 euro | 1,50 euro |
da 10,01 a 15,00 euro | 3,00 euro |
da 15,01 a 20,00 euro | 4,50 euro |
da 20,01 a 25,00 euro | 6,00 euro |
da 25,01 a 30,00 euro | 7,50 euro |
da 30,01 a 36,00 euro | 9,00 euro |
da 36,01 a 41,00 euro | 10,80 euro |
da 41,01 a 46,00 euro | 12,30 euro |
da 46,01 a 51,00 euro | 13,80 euro |
da 51,01 e oltre | 15,00 euro |