Maternità, paternità, congedo parentale, permessi per la malattia della figlia o del figlio e riposi giornalieri sono strumenti fondamentali per sostenere lavoratrici e lavoratori nei primi anni di vita delle figlie e dei figli, o nel loro ingresso in famiglia in caso di adozione e affidamento.
La Legge di bilancio 2026 ha cambiato alcuni aspetti importanti delle tutele per la genitorialità, in particolare per il congedo parentale e per i permessi in caso di malattia della figlia o del figlio. Per offrire un quadro chiaro e operativo, la Struttura Donne e politiche di parità e di genere di First Cisl, come di consueto, ha predisposto una guida che riepiloga durata, indennità, requisiti e modalità di richiesta dei principali congedi e permessi.
Congedo di maternità: cinque mesi e possibilità di flessibilità
Il congedo di maternità obbligatorio ha una durata complessiva di 5 mesi. In via ordinaria comprende i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre successivi. Durante il congedo spetta un’indennità Inps pari all’80% della retribuzione, ferma restando l’eventuale integrazione prevista dal contratto collettivo applicato. La guida di First Cisl riepiloga anche le possibilità di optare per la flessibilità del congedo: la lavoratrice può proseguire l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, oppure fino al parto, recuperando, dopo la nascita, il periodo non fruito, nel rispetto delle condizioni mediche previste.
Congedo di paternità: dieci giorni retribuiti al 100%
Il congedo di paternità obbligatorio spetta al padre lavoratore dipendente per 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore e fruibili anche in modo non continuativo. Può essere utilizzato dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita della figlia o del figlio. In caso di parto plurimo, i giorni diventano venti. Il congedo è indennizzato dall’Inps al 100% della retribuzione ed è un diritto autonomo rispetto al congedo di maternità della madre: può quindi essere fruito anche durante il suo periodo di astensione obbligatoria.
Congedo parentale fino ai 14 anni della figlia o del figlio
Dal 2026 il congedo parentale può essere fruito fino ai 14 anni della figlia o del figlio, oppure entro 14 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. La durata massima resta di 10 mesi complessivi per la coppia, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno tre mesi di congedo. Alla madre spettano fino a sei mesi; al padre fino a 6 mesi, elevabili a 7 nelle condizioni previste; al “genitore solo” fino a 11 mesi. Dei 9 mesi complessivamente indennizzabili, massimo 3 danno diritto a un indennizzo dell’80% della retribuzione, se fruiti entro i 6 anni della figlia o del figlio. Gli altri mesi indennizzabili sono al 30%. Il congedo può essere fruito su base mensile, giornaliera o oraria. L’Inps mette inoltre a disposizione il “Contatore congedo parentale”, utile per consultare i periodi già richiesti.
Malattia della figlia o del figlio e riposi giornalieri
Per la malattia della figlia o del figlio fino ai 3 anni, ciascun genitore può assentarsi, con presentazione di apposito certificato medico, per un periodo illimitato di permesso non retribuito. Dai 3 ai 14 anni, ciascun genitore può usufruire alternativamente di 10 giorni lavorativi annui non retribuiti, in caso di malattia certificata. I periodi sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, ma non producono maturazione di ferie e tredicesima. Fino al primo anno di vita della figlia o del figlio, oppure entro un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, sono inoltre previsti i riposi giornalieri, già conosciuti come permessi per allattamento: 2 ore al giorno se l’orario giornaliero è pari o superiore a sei ore; 1 ora se inferiore. In caso di parto plurimo o di adozione/affidamento di almeno due minori, i riposi raddoppiano.
Adozione, affidamento e procreazione medicalmente assistita
La guida a cura di First Cisl approfondisce anche le tutele previste in caso di adozione e affidamento, comprese le particolarità delle adozioni internazionali, oltre alle assenze connesse ai percorsi di procreazione medicalmente assistita.
Per approfondire si rimanda alla lettura della pubblicazione, che illustra requisiti, condizioni, tempi e modalità di presentazione delle domande.
