Quarantena scolastica e Dad, le nuove misure per figli fino a 16 anni di età

Il Dl n. 137 del 28 ottobre 2020 (cd. “decreto Ristori””), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 28 ottobre 2020, modificando l’art. 21 bis del Dl n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, amplia il diritto per la fruizione dello smart working o, in alternativa, di un congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti di figli in quarantena scolastica con età inferiore a 16 anni (prima 14 anni, circolare INPS 116/2020)) anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Le misure contenute nel Dl resteranno in vigore, salvo proroga, sino al 31 dicembre 2020.

Il diritto a fruire dello smart working (lavoro agile), compatibilmente con l’organizzazione della prestazione lavorativa, è definito in due ipotesi:

  • per ilperiodo di quarantena del figlio convivente con meno di 16 anni, disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto che sia avvenuto: a) all’interno del plesso scolastico; b) nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motoria in strutture come palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati; c) all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
  • nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nel caso del figlio convivente con meno di 16 anni.

Qualora non fosse possibile accedere allo smart working, il genitore lavoratore dipendente ha il diritto a fruire di un “congedo Covid-19” retribuito al 50%:

  • per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dalla ASL territorialmente competente ma solo per il contagio avvenuto nel plesso scolastico;
  • per il periodo corrispondente alla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di 14 anni.

La normativa attribuisce ai lavoratori dipendenti di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, il diritto a fruire di una “aspettativa non retribuita” in sostituzione del congedo retribuito riferito esclusivamente per figli minori 14 anni.

La casistica di compatibilità/incompatibilità sono state definite dalla circolare INPS  n. 116/2020.

Comunicazione First Cisl Credito Cooperativo

Allegati:       documento First Cisl          circolare INPS n. 116