Fringe benefit, parziale estensione a 3.000 euro

Il Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (cosiddetto Decreto Lavoro) ha introdotto alcune novità in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figlio a carico.

In particolare, l’articolo 40 del Decreto Lavoro stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore delle/dei dipendenti con figlio/i fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit.

La misura è riconosciuta interamente per ogni genitore con figlio a carico, indipendentemente da come sono ripartite le relative detrazioni o anche in assenza di detrazioni perché il genitore percepisce l’Assegno unico e universale.

L’articolo 40 del Decreto Lavoro prevede: “Limitatamente al periodo d’imposta 2023 … non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati … nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

In sintesi, per rientrare nell’ampliamento a 3.000 euro previsto dal Decreto occorre rispettare tutte le seguenti previsioni:

  • avere somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, oltre che per le casistiche consuete, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale comprese le fatture emesse nell’anno 2023 per consumi fatti nel 2022 (se non già rimborsati);
  • avere a carico, considerando il reddito dell’anno 2023 (il riferimento è infatti alla data del 31 dicembre 2023), almeno un figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi o affidati;
  • dichiarare, con modalità concordate col datore di lavoro, di avervi diritto indicando il codice fiscale del/i figlio/i fiscalmente a carico.

In relazione alla nozione di figli fiscalmente a carico, il TUIR prevede che:

sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che, in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

Nel caso in cui vengano meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio si ritorna al limite ordinario.

Per tutto il restante personale dipendente continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto del TUIR:

  • che prevede la soglia di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (il cui superamento rende imponibile tutto l’importo);
  • che non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

È importante ricordare che il superamento dei limiti dei fringe benefit in esenzione per anno d’imposta (sia quello di euro 258,23 che quello di euro 3.000) comporta la tassazione ordinaria (anche nel caso di conversione di premi di risultato o similari) dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente.

Comunicazione First Cisl Banca Valsabbina

All.:  documento “Fringe benefit”