Riportiamo il comunicato unitario delle Segreterie nazionali di First Cisl, Fisac Cgil, Fna e Uilca:
Premio aziendale di produttività individuale anno 2023
Articolo 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 2017 – pagamento mese di giugno 2024
La corresponsione del premio aziendale di produttività per l’anno 2023, conformemente al disposto dell’articolo 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del 18 dicembre 2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2024.
La condizione per il pagamento del premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2023, rispetto all’anno 2022, comprensivo del tasso di inflazione reale 2023 (pari a + 0,6 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:
- 2.6% (2 + 0,6%)
- 4,6% (4 + 0,6%)
- 6,6% (6 + 0,6%)
come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.
L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.
Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:
Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2023, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (6,6%), l’agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (2,6% o 4,6%), ovvero non si sia verificata, l’agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2024.
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 6,6%.
In caso di:
Trapasso di agenzia: come previsto dall’articolo n. 71 del Ccnl comma 1 e 3 sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio.
Passaggio di livello/categoria nel corso del 2023: il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio.
Variazione dell’orario di lavoro nel corso del 2023: il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno.
Contratto di apprendistato: il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio.
Ricordiamo a tutte e a tutti che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.
Preghiamo tutte e tutti gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.
Roma, 10 giugno 2024
le Segreterie nazionali
First Cisl – Fisac Cgil – Fna – Uilca
Qui il comunicato unitario delle Segreterie nazionali di First Cisl, Fisac Cgil, Fna e Uilca