Congedo straordinario assistenza disabili, attenzione a non allontanarsi

La Corte di Cassazione si è espressa di recente (sentenza numero 19580 del 2019) sull’utilizzo del congedo straordinario di massimo 2 anni* per assistere un familiare disabile grave, previsto dall’art. 42, d.lgs. n. 151/2001.

La sentenza riguarda il caso di un lavoratore licenziato perché proprio durante il periodo di congedo straordinario, se ne era andato – per un tour in bicicletta di 13 giorni consecutivi – a centinaia di chilometri dall’abitazione del padre disabile, a cui avrebbe dovuto prestare assistenza. La motivazione addotta (peraltro accolta in appello) era stata la necessità di ferie, non potendo pensare di stare per 24 mesi consecutivi senza godere di un legittimo riposo.

Per i giudici, considerato che il congedo straordinario per assistere familiari disabili gravi viene concesso per garantire un supporto permanente, continuativo e globale al disabile grave, non è ammissibile che il lavoratore si allontani per dedicarsi ad attività ricreative, lasciando il familiare privo di assistenza.

Dal momento che voleva assentarsi dal lavoro per partecipare alla gara e per rinfrancarsi, l’uomo avrebbe infatti dovuto interrompere il periodo di congedo straordinario inizialmente richiesto al datore di lavoro per assistere il genitore e richiedere, ad esempio, un periodo di ferie o di permesso non retribuito.

Chiedere il congedo straordinario dal lavoro per assistere un familiare disabile grave e usarlo per dedicarsi ai propri hobby, lontani dalla persona che ha bisogno di noi, può portare quindi al licenziamento.

 

*Congedo straordinario per assistere disabili gravi

Il congedo straordinario può essere richiesto per assistere disabili gravi per una durata massima complessiva di 2 anni, per ogni persona assistita e nell’arco dell’intera vita lavorativa.

A chi spetta il congedo straordinario:
– coniuge convivente del disabile grave;
– padre o madre, anche adottivi, nel caso in cui il coniuge del disabile grave manchi o sia deceduto oppure sia affetto da patologie invalidanti;
– uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui padre o madre, anche adottivi, manchino o siano deceduti oppure siano affetti da patologie invalidanti;
– uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del disabile grave, nel caso in cui i figli conviventi del disabile manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti;
– uno dei parenti o affini entro il 3° grado conviventi del disabile grave, nel caso in cui altri familiari del disabile – idonei a prendersene cura – manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti.

Il congedo straordinario non spetta se il disabile è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del familiare non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita.
Il lavoratore ha diritto a beneficiare del congedo entro 60 giorni dalla richiesta.
Il congedo straordinario per assistere disabili gravi può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato.
Durante il congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di lavoro.
Al lavoratore spetta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione.
Il periodo di congedo straordinario è coperto fino a un certo importo da contributi figurativi, utili per la pensione.