Ccnl Abi, i permessi retribuiti ex festività del 2018

Per l’anno 2018 i giorni di permesso retribuito ex festività a cui si ha diritto, ai sensi dell’art. 56 Ccnl Abi, ammontano a quattro.

Nello specifico corrispondono ai giorni ex festivi di: lunedì 19 marzo 2018 (San Giuseppe), giovedì 10 maggio 2018 (Ascensione), giovedì  31 maggio 2018 (Corpus Domini) e venerdì 29 giugno 2018 (Santi Pietro e Paolo).

Rispetto al 2017 vengono recuperati il 19 marzo (San Giuseppe) in quanto cade di lunedì, ma non il 4 novembre (Festa dell’Unità Nazionale) in quanto cade di domenica.

Per la “piazza” di Roma il 29 giugno è festivo e quindi l’ex-festività non è da conteggiare.

Si ha diritto alla maturazione dei permessi giornalieri retribuiti a condizione che per il lavoratore interessato cadano in un una giornata lavorativa ordinaria secondo l’orario settimanale stabilito per il medesimo e che per quei giorni il lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico (il lavoratore che faccia anche una sola ora di permesso non retribuito nelle giornate delle ex festività soppresse perde il diritto alla giornata).

Attenzione dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell’attività lavorativa (es solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito ex art. 56 Ccnl.

Ricordiamo che la categoria dei Quadri Direttivi ed i Dirigenti contribuiscono con una giornata di “ex-festività” ad alimentare il Foc – Fondo per l’Occupazione (la categoria delle Aree professionali con il versamento di 7,30 ore di banca ore).

Nella modalità di fruizione di queste giornate si possono presentare due casi: 1) le giornate di permesso vengono fruite in tutto o in parte insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie medesime, in tre o più giornate consecutive: il lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie; 2) le giornate di permesso vengono fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l’ utilizzo ad ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che il lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l’obbligo di inserimento nel piano ferie.

I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) vengono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, calcolando gli eventuali resti, sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata). Nota bene: c’è l’impegno delle Parti a far sì che le ex-festività vengano fruite interamente nell’ anno di competenza.

Per l’anno 2018 la previsione contemplata dal Cccnl , in forza della quale, al ricorrere delle date del:  25 aprile – 1 maggio  – 2 giugno coincidenti con la domenica, le aziende riconoscono altrettante giornate di permesso retribuito, oppure, d’intesa tra le parti, un compenso aggiuntivo, non trova applicazione.