Requisiti per accedere alla RITA ( Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

Prima che maturi l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, puoi richiedere al Fondo di Previdenza Complementare a cui sei iscritto, l’erogazione di una rendita Integrativa Temporanea Anticipata così detta RITA ) , fino al conseguimento dell’età anagrafica per accesso alla pensione di vecchiaia, quando sono presenti tutte le seguenti condizioni:

  • hai cessato l’ attività lavorativa
  • ti mancano non più di 5 anni rispetto rispetto all’età per la pensione di vecchiaia
  • hai un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nel tuo regime previdenziale obbligatorio
  • hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare ( ovvero 3 anni se sei un lavoratore in mobilità nei paesi UE )

Oppure quando sono presenti tutte queste condizioni:

  • hai cessato l’attività lavorativa
  • sei inoccupato da più di 24 mesi
  • ti mancano non più di 10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia
  • hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare ( ovvero 3 anni se sei un lavoratore in mobilità nei paesi UE )

La RITA consiste nella possibilità di ricevere, in modo frazionato , tutta o  parte ( a seconda delle tue esigenze ) della posizione di previdenza complementare individuale  fino al conseguimento dell’età prevista per il pensionamento dell’età di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio

La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori che abbiano aperto una posizione di previdenza complementare a contribuzione definita

Fiscalità agevolata  applicata alla RITA:    La parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Modalità di erogazione della RITA : Nella pratica, la quota di capitale richiesta con la RITA viene separata dal montante maturato fino a quel momento e viene erogata a rate trimestrali. Ciò significa che chi accede a questa prestazione va a intaccare in tutto o in parte la pensione integrativa futura, riducendone l’importo finale

La domanda per ottenere la RITA va inoltrata al proprio fondo di previdenza complementare di appartenenza, ricordando che si applica esclusivamente al montante previdenziale a contribuzione definita.

 

Fonti:

Covip, Ipsoa, Futuro Attuale First Cisl