Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri

La Legge di Bilancio, ha previsto all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale per
l’anno 2022, il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 50% sulla
quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, dipendenti del settore privato.
Secondo la norma, resterà invariata l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
L’esonero viene riconosciuto per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla
data di rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità e, anche nel caso in
cui la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo
obbligatorio, a condizione che questo avvenga entro il 31 dicembre 2022.
Un beneficio che, per la prima volta, non incide sul costo del lavoro ma è volto
unicamente ad incrementare la retribuzione netta spettante alla dipendente,
senza alcun aggravio per le aziende.
Ricordiamo che la decontribuzione è solo una delle misure previste dalla Legge di
Bilancio per promuovere la parità di genere. Nel ventaglio delle iniziative dedicate
all’occupazione femminile, la sopracitata Legge ha previsto anche l’incremento della
dotazione del Fondo per la parità salariale da impiegare in azioni positive per il
sostegno all’occupazione femminile, attraverso la definizione di procedure per la
certificazione della parità di genere.
Destinatarie
Le destinatarie dell’esonero contributivo del 50% sono:
§ tutte le lavoratrici madri dipendenti del settore privato, anche se la datrice
o il datore di lavoro non è imprenditrice/imprenditore. Sono comprese
anche le lavoratrici del settore agricolo;
§ tutte le lavoratrici madri dipendenti del settore privato come descritto al
punto precedente, sia a tempo determinato che indeterminato, compresi
quelle con contratto di lavoro part-time, con contratto di apprendistato, di
lavoro domestico e di lavoro intermittente;
§ l’esonero è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati
in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro
ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, nonché alle assunzioni a scopo
di somministrazione.

IMPORTANTE
Il rapporto di lavoro può già sussistere al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore
della misura) o può essere anche stato attivato successivamente. Il beneficio spetta
per la durata di un anno dal rientro al lavoro della lavoratrice al termine del
congedo obbligatorio di maternità, quindi, al termine dei cinque mesi di astensione
obbligatoria dal lavoro.
L’esonero contributivo si applica anche nel caso in cui la lavoratrice decida di fruire
del congedo di maternità facoltativo (congedo parentale) oppure qualora il rientro
avvenga al termine del periodo di interdizione post partum (di cui all’articolo 17 del
Testo unico sulla maternità) come indicato nella relativa Circolare.
In ogni caso il rientro deve avvenire, perentoriamente, entro il 31 dicembre
2022.
Misura e durata
In via sperimentale per l’anno 2022, viene riconosciuto uno “sconto” del 50% sul
versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti
del settore privato, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
L’esonero spetta per la durata massima di 12 mesi, a decorrere dal mese di
competenza in cui si è verificato il rientro della dipendente nel posto di lavoro, al
termine della fruizione del congedo obbligatorio di maternità e comunque, “laddove
la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo
obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro
effettivo al lavoro”, che deve avvenire, lo ricordiamo, entro il 31 dicembre 2022.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Poiché l’esonero trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di
contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione
di aiuto di Stato e non è pertanto soggetto all’autorizzazione della Commissione
europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
La misura è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione
vigente relativi alla contribuzione a carico del datore di lavoro, pertanto, è
cumulabile con l’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali previsto dalla

Legge di bilancio 2022 (quest’ultimo si applica sul restante 50 per cento dei contributi
dovuti dalle lavoratrici).
L’agevolazione è cumulabile con il taglio del cuneo fiscale previsto dal Decreto Aiuti
bis, per cui per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 l’esonero dello
0,8 per cento è incrementato di 1,2 punti percentuali.
Come richiedere l’esonero
Le datrici e i datori di lavoro potranno richiedere, per conto della lavoratrice
interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo inoltrando all’INPS istanza di
attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione.
L’Inps competente per territorio provvederà ad attribuire il codice di autorizzazione
alla posizione contributiva dopo aver verificato la spettanza dell’esonero, ossia la
natura privatistica del rapporto di lavoro e l’effettivo rientro della lavoratrice madre in
servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.
Il codice di autorizzazione verrà attribuito a decorrere dal mese di rientro della
lavoratrice e per la durata di 12 mesi.

ATTENZIONE
Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022
al mese di giugno 2022, le datrici e i datori di lavoro ammesse/i al beneficio
dovranno trasmettere, per le lavoratrici interessate, un flusso di variazione relativo al
mese di riferimento entro i termini previsti per il terzo periodo di emissione 2022, cioè
il 30 novembre 2022.
Per il recupero dell’incentivo dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, per i quali
il relativo periodo di trasmissione non è ancora scaduto, deve essere inviato il flusso
completo sempre entro il 30 novembre 2022. L’INPS precisa nella circolare che “nel
caso in cui il flusso sia stato già inviato, il flusso completo annulla e sostituisce il
flusso inviato in precedenza”.

Documento a cura del Dipartimento  Nazionale FIRST CISL – Donne e Politiche di Genere