MISURE EMERGENZIALI IN MATERIA DI CONCILIAZIONE VITA/LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ

Emergenza Coronavirus
NOTA DELLA STRUTTURA NAZIONALE DONNE E POLITICHE DI PARITÀ E DI GENERE
a cura di Antonella Iachetti
AGGIORNAMENTO AL 30 LUGLIO 2020
STATO DI EMERGENZA:
PROROGATO AL 15 OTTOBRE 2020
LE MISURE EMERGENZIALI IN MATERIA DI CONCILIAZIONE
VITA/LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ A DISPOSIZIONE DI FAMIGLIE
E LAVORATRICI/LAVORATORI E LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI
“FRAGILI”
Riferimenti normativi
Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 190 del 30-07-2020; Delibera del Consiglio dei Ministri
del 29 luglio 2020, “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 190 del 30-07-2020; Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto
“Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; Decreto Legge
n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in S.O. n. 16, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110;
Messaggio Inps n. 2968 del 27 luglio 2020; Messaggio Inps n. 2609 del 21 luglio 2020.
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Indice
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FRUIZIONE CONGEDI SPECIALI COVID E BONUS BABY SITTING
PROROGATI FINO AL 31 AGOSTO 2020
Congedo parentale speciale o Congedo Covid-19 e Bonus baby-sitting
Art. 23 DL Cura Italia – Art. 72 DL Rilancio; Messaggio Inps n. 2609/2020
Pagina 4
QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA, PERMANENZA
DOMICILIARE FIDUCIARIA, MALATTIA ACCERTATA DA COVID-19
Art. 26 DL Cura Italia – Art. 74 DL Rilancio
Pagina 4
LAVORATORI DISABILI GRAVI, IMMUNODEPRESSI E CAREGIVER:
DIRITTO AL “LAVORO AGILE” (SMART WORKING) FINO ALLA
CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
Art. 39 DL Cura Italia; DL 83/2020, All. 1, n. 14
Pagina 5
DIRITTO AL “LAVORO AGILE” (SMART WORKING) PER I GENITORI
CON FIGLI FINO A 14 ANNI E PER I LAVORATORI MAGGIORMENTE
ESPOSTI A RISCHIO CONTAGIO
Art. 90 DL Rilancio; DL 83/2020, All. 1, n.32
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Il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 29 luglio 2020, ha prorogato lo “stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” fino al 15 ottobre 2020. La decisione ha un impatto importante e diretto
anche su alcune delle “misure emergenziali” previste in materia di conciliazione vita/lavoro,
pari opportunità e protezione dei lavoratori cosiddetti “fragili” che, pertanto, continueranno
ad essere operative dopo il 31 luglio 2020, anche secondo quanto stabilito dal D.L. 83/2020.
Riteniamo utile proporre una breve panoramica delle suddette “misure emergenziali” al fine
di supportare al meglio le famiglie e le/i lavoratrici/lavoratori nella gestione di questo difficile
periodo.
Per maggiori approfondimenti e dettagli sulle singole misure, rinviamo ai nostri precedenti
approfondimenti in materia pubblicati sul sito di First Cisl al seguente indirizzo:

Approfondimenti


FRUIZIONE CONGEDI SPECIALI COVID E BONUS BABY SITTING
PROROGATI FINO AL 31 AGOSTO 2020
Congedo parentale speciale o Congedo Covid-19 e Bonus baby-sitting
Art. 23 DL Cura Italia – Art. 72 DL Rilancio; Messaggio Inps n. 2609/2020
✓ CONGEDO PER GENITORI CON FIGLI FINO A 12 ANNI
Il congedo parentale speciale (congedo Covid-19), per i genitori lavoratori dipendenti del settore
privato con figli di età non superiore ai 12 anni, è stato prorogato fino al 31 agosto 2020 (L. 77/2020).
Il periodo massimo di utilizzo resta però sempre fissato in 30 giorni, continuativi o frazionati, con
riconoscimento dell’indennità al 50% della retribuzione e contribuzione figurativa per i periodi di
congedo. Il periodo massimo di utilizzo è inteso quindi in totale: pertanto, dai 30 giorni andranno
scalate le giornate già eventualmente utilizzate a titolo di congedo Covid-19.
ATTENZIONE!
FRUIBILITÀ DEL CONGEDO COVID-19 A ORE
In sede di conversione del DL Rilancio, la Legge 77/2020 ha, altresì, introdotto la possibilità di fruire
del congedo parentale speciale (congedo Covid-19), oltre che a giornate, anche in modalità oraria a
far tempo dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione.
TFR E CONGEDO COVID: I CHIARIMENTI DELL’INPS
Con Messaggio n. 2968 del 27 luglio 2020, l’Inps ha confermato l’assimilazione del “congedo Covid19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del T.U. Maternità/Paternità (D.lgs. 151/2001) con
l’estensione della relativa normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni di fine
servizio/fine rapporto (TFS-TFR). Pertanto, ha esplicitato che i periodi di “congedo Covid-19” sono
valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo
parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del Decreto legislativo di cui sopra.
✓ CONGEDO PER GENITORI CON FIGLI DISABILI
In caso di figli con disabilità grave ex lege 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in
centri diurni a carattere assistenziale, i genitori possono usufruire del congedo parentale speciale
(congedo Covid-19) senza i previsti limiti d’età del figlio, sempre per un periodo massimo di 30 giorni
(continuativo o frazionato), indennizzato al 50% e sempre fino al 31 agosto 2020.
✓ BONUS PER ACQUISTO SERVIZI BABY-SITTING
In alternativa al congedo parentale speciale e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la
possibilità di richiedere uno o più bonus, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, per l’acquisto
di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020.
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Il suddetto bonus può essere utilizzato, oltre che per l’acquisito di servizi di baby-sitting, in
alternativa, anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai
servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi
o innovativi per la prima infanzia. In questa seconda ipotesi, è prevista l’erogazione del bonus
direttamente al richiedente; mentre resta ferma la modalità di erogazione tramite Libretto di Famiglia
per l’acquisto dei servizi di baby-sitting.
QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA, PERMANENZA
DOMICILIARE FIDUCIARIA, MALATTIA ACCERTATA DA COVID-19
Art. 26 DL Cura Italia – Art. 74 DL Rilancio
Restano confermate le disposizioni riguardo la quarantena con sorveglianza attiva, la
permanenza domiciliare fiduciaria e la malattia accertata da Covid-19:
✓ QUARANTENA E PERMANENZA DOMICILIARE
Per i lavoratori dipendenti del settore privato viene confermata l’equiparazione dei periodi di
quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria alla malattia (ai fini del
trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento) e la non computabilità degli stessi ai
fini del periodo di comporto. Per detti periodi, il medico curante deve redigere certificato medico che
riporti gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha disposto la quarantena
o la permanenza domiciliare.
✓ MALATTIA
In caso di malattia accertata da Covid-19, il certificato medico è redatto dal medico curante nelle
consuete modalità telematiche. In detta ipotesi non è necessario alcun provvedimento da parte
dell’operatore di sanità pubblica.
ATTENZIONE!
È, invece, scaduta il 31 luglio 2020 e, attualmente, non appare rinnovata, la possibilità di restare a
casa per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con
connotazione di gravità (ex art. 3, comma 3, L. 104/92) nonché per i lavoratori in possesso di
certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita (ex art. 3, comma 1, L. 104/92).
LAVORATORI DISABILI GRAVI, IMMUNODEPRESSI E CAREGIVER:
DIRITTO AL “LAVORO AGILE” (SMART WORKING)
FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
Art. 39 DL Cura Italia; DL 83/2020, All. 1, n. 14
DIRITTO ALLO SMART WORKING
Con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, viene altresì prorogato (fino
alla cessazione dello stato di emergenza ovvero attualmente fino al 15 ottobre 2020) il diritto a
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i lavoratori dipendenti con disabilità grave (ex
art. 3, comma 3, L. 104/92) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità
grave (ex art. 3, comma 3, L. 104/92), a condizione che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione.
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PRIORITÀ D’ACCESSO AL “LAVORO AGILE” (SMART WORKING)
Rimane, altresì, confermata la priorità nell’accoglimento delle richieste di svolgimento delle
prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e
comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa.
IMMUNODEPRESSI
Il diritto allo smart working e la priorità d’accesso al lavoro agile restano confermati anche per i
lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse.
DIRITTO AL “LAVORO AGILE” (SMART WORKING)
PER I GENITORI CON FIGLI FINO A 14 ANNI E PER I LAVORATORI
MAGGIORMENTE ESPOSTI A RISCHIO CONTAGIO
Art. 90 DL Rilancio; DL 83/2020, All. 1, n. 32
✓ DIRITTO AL “LAVORO AGILE” (SMART WORKING) PER LAVORATORI CON FIGLI
FINO A 14 ANNI
Fino al 14 settembre 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un
figlio minore di 14 anni hanno diritto allo smart working, a condizione che:
– nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso
di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
– la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
NOVITÀ!!
DIRITTO AL “LAVORO AGILE” (SMART WORKING) PER I LAVORATORI MAGGIORMENTE
ESPOSTI AL RISCHIO CONTAGIO
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e quindi, attualmente,
fino al 15 ottobre 2020, hanno diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile
anche i lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, sono maggiormente
esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio
derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie
salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore
rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale di
cui all’articolo 83 del DL Rilancio, a condizione che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione lavorativa.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Per tutto il periodo dello stato di emergenza, i datori di lavoro del settore privato hanno l’obbligo di
comunicazione telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei nominativi dei lavoratori
e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
SMART WORKING SENZA ACCORDO INDIVIDUALE
Fino al termine dello stato di emergenza Covid-19 e, quindi, attualmente fino al 15 ottobre 2020, la
modalità di lavoro agile, nel rispetto dei principi di legge, potrà essere applicata dai datori di lavoro
privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali. Il datore di
lavoro potrà adempiere agli obblighi d’informativa stabiliti dalla legge nei confronti del dipendente in
via telematica, anche utilizzando la documentazione disponibile sul sito internet dell’INAIL.
Roma, 4 agosto 2020
STRUTTURA NAZIONALE
DONNE E POLITICHE DI PARITÀ E DI GENERE