CONGEDI COVID -19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

IMPORTANTE:
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
✓ se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge
104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
✓ nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale
per figli con disabilità grave.
Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.
I beneficiari sono i genitori: Lavoratori dipendenti privati
✓ Chi sono
o Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta
un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo
periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della
retribuzione e la contribuzione figurativa.
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o Genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista
dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda
dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19
✓ Come fare domanda:
o I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un
periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova
domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel
congedo di cui trattasi.
o I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e,
alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del
congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare
domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla
relativa indennità.
o I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo  anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del
corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.
o I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.