BONUS MAMMA DOMANI (L. 232/2016, ART. 1, COMMA 353)

Il cosiddetto “Bonus mamma domani” è un premio
alla nascita, una tantum di 800 euro, erogato
dall’Inps alle madri/future madri, al fine di
sostenere le spese relative all’arrivo del bimbo in
famiglia. Non sono previsti limiti di reddito per
ottenere il beneficio.
Trattasi di una misura inserita nel nostro ordinamento
in via sperimentale nel 2017 e divenuta poi strutturale
nel 2018. L’agevolazione non è stata modificata dalla
Legge di Stabilità 2020 e, pertanto, è confermata in
toto e senza modifiche anche per l’anno in corso.
Nello specifico, il beneficio è rivolto alle donne in
gravidanza o alle madri, cittadine italiane, comunitarie
o non comunitarie, regolarmente presenti e residenti
in Italia, che possono fare domanda – per ogni figlio –
per uno dei seguenti eventi:
• compimento del settimo mese di gravidanza (inizio
dell’ottavo mese di gravidanza);
• nascita (anche se antecedente all’inizio dell’ottavo
mese di gravidanza);

• adozione nazionale o internazionale del minore, ai
sensi di legge;
• affidamento preadottivo nazionale o internazionale,
ai sensi di legge.
Il bonus, erogato dall’Inps in un’unica soluzione, viene
riconosciuto per ogni figlio nato, adottato o affidato in
relazione a uno degli eventi di cui sopra (gravidanza,
parto, adozione o affidamento) successivi al 1 gennaio
2017 (Vedi oltre per i “termini per presentare la
domanda”).
Il riconoscimento dell’agevolazione non è automatico:
pertanto per ottenere il bonus è necessaria la
domanda della beneficiaria.
La domanda può essere presentata anche nel caso in
cui la richiedente, pur avendo maturato i 7 mesi di
gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza
a causa di un’interruzione della stessa. In questo caso
specifico, la domanda deve essere corredata della
documentazione comprovante l’evento.
In alcuni casi particolari, la domanda per accedere al
bonus, può essere presentata anche dal padre. Si
tratta dei casi di abbandono del bimbo o affidamento
esclusivo del minore al padre, ovvero di decadenza
dalla potestà genitoriale o decesso della madre.
La domanda può essere presentata a far data dal
compimento del settimo mese di gravidanza (inizio
dell’ottavo mese di gravidanza) ed entro un anno dal
verificarsi dell’evento: che sia nascita, adozione o
affidamento, il termine non cambia ed è improrogabile.

Resta inteso che il beneficio in questione è relativo a
uno degli eventi previsti per ogni figlio nato e/o
adottato: quindi, se viene presentata domanda al
compimento del settimo mese di gravidanza, poi non
potrà essere presentare una nuova domanda alla
nascita del medesimo bimbo; così come, nel caso il
bonus venga richiesto per l’affido preadottivo, non
potrà poi essere richiesto in occasione della successiva
adozione dello stesso minore.
Nell’ipotesi di parto plurimo, il bonus è riconosciuto
per ogni figlio. In questo caso, ove la domanda sia

stata presentata al compimento del settimo mese di
gravidanza, la stessa dovrà essere presentata anche
alla nascita, per l’integrazione del premio già richiesto,
con l’inserimento dei dati di tutti i bambini nati.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito
complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico
Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986). È importante
ribadire che non vi sono limiti reddituali per accedere
al beneficio e che anche l’importo del bonus, pari a
euro 800, è riconosciuto a prescindere dalla soglia ISEE
di appartenenza (e ciò a differenza di altre misure
quale per esempio il bonus bebè che, come abbiamo
visto, viene invece erogato per importi diversi a
seconda della fascia ISEE di appartenenza).

 

a cura della Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere First Cisl