BONUS DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO (DECRETO LEGGE 124/2019, ART. 52)

Una delle novità contenute nel Decreto fiscale collegato
alla Legge di bilancio 2020 è il cosiddetto “Bonus
antiabbandono”, chiamato spesso correntemente
anche “Bonus seggiolino”. Si tratta di un incentivo per
l’acquisto dei dispositivi anti abbandono per il
trasporto dei bimbi in automobile. L’agevolazione in
questione consiste in un contributo di euro 30 per
ciascun dispositivo di allarme acquistato.
Il bonus sarà erogato fino a esaurimento delle risorse
complessivamente disponibili e stanziate, ovvero 15,1
milioni di euro per l’anno 2019 e 5 milioni di euro per
l’anno 2020. Non sono previsti limiti di reddito per
accedere all’agevolazione.
Il “Bonus antiabbandono” è legato all’introduzione
dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire
l’abbandono di bambini di età inferiore ai 4 anni nei
veicoli chiusi, obbligo introdotto dalla Legge 117/2018
e in vigore dal 7 novembre 2019, ma per il quale, in
caso di non ottemperanza, non sono previste sanzioni
fino al 6 marzo 2020. Successivamente a tale data,
invece, la violazione verrà sanzionata.
È di pochi giorni fa il Decreto Ministeriale che fissa in
concreto le regole per accedere al beneficio (DM del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
del 28 gennaio 2020).
Le richieste per ottenere il bonus potranno essere
presentate telematicamente a far data dal 20 febbraio
2020, registrandosi sulla piattaforma informatica Sogei
accessibile su www.sogei.it o su www.mit.gov.it

Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori o
da altro soggetto esercente la potestà genitoriale sul
bambino che, alla data di acquisto del dispositivo anti
abbandono, non deve aver compiuto i 4 anni.
Il bonus è riconosciuto per l’acquisto di un solo
dispositivo per ogni bambino. I buoni spesa verranno
emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle
richieste, fino all’esaurimento delle risorse disponibili
e dovranno essere utilizzati entro 30 giorni
dall’emissione, pena l’annullamento del buono stesso.
In questo caso, è prevista però la possibilità d’inserire
una nuova richiesta. Le richieste dovranno essere
presentate prima dell’acquisto del dispositivo.
A seguito della stessa sarà emesso, nell’area riservata di
ciascun beneficiario, un buono spesa elettronico del
valore di 30 euro associato al codice fiscale del minore,
valido per l’acquisto di un dispositivo antiabbandono
presso le strutture convenzionate.
Il buono consentirà una riduzione di 30 euro sul prezzo
di acquisto del dispositivo.
È, altresì, previsto il medesimo contributo di 30 euro,
sotto forma di rimborso, per chi ha già acquistato il
dispositivo prima del 20 febbraio 2020. In questo caso
si dovrà fare richiesta telematica entro 60 giorni dal 20
febbraio 2020, allegando la copia dei giustificativi di
spesa, scontrino fiscale o fattura, attestante l’acquisto
del dispositivo.
Per ottenere il rimborso, il dispositivo acquistato dovrà
essere conforme alle specifiche tecniche-costruttivofunzionali previste dalla legge.
Il rimborso in questione avviene attraverso accredito
dell’importo di euro 30 sul conto corrente del
richiedente alle coordinate IBAN inserite al momento
della richiesta.

 

a cura della Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere  First Cisl