BONUS BEBÈ (L. 160/2019, art. 1, comma 340)

Il cosiddetto “Bonus bebè”, “Bonus nascita” o “Assegno
di Natalità”, previsto fin dal 2015 (L. 190/2014, art. 1,
comma 125) per incentivare la natalità e contribuire alle
spese per il sostegno dei figli nati o adottati nel corso
dell’anno di vigenza del bonus, è stato confermato anche
per il 2020, con alcune novità/modifiche volte a
potenziarne la concessione.
Fra queste, in primis, l’eliminazione del tetto ISEE per
accedere al beneficio che ovviamente aumenta la platea
dei possibili beneficiari, facendolo divenire così,
potenzialmente, una prestazione ad accesso universale.
In passato, per accedere al “Bonus bebè” la famiglia
doveva avere un ISEE non superiore € 25.000.
Quest’anno, invece, potrà essere richiesto a prescindere
dal limite di reddito: per il 2020, infatti, la soglia ISEE di
appartenenza, non influirà sull’accesso al beneficio, ma
solamente sul calcolo dell’importo dell’assegno da
riconoscere in concreto.
Nello specifico, trattasi di un bonus economico per
ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio al 31
dicembre 2020, corrisposto fino al compimento del

primo anno di età del figlio, ovvero del primo anno di
ingresso del bambino nel nucleo familiare a seguito
dell’adozione. Possono richiederlo tutti i cittadini
italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di
regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia.
L’importo del bonus, che come detto potrà essere
richiesto a prescindere dal reddito familiare, è pari a:
a) 1.920 euro annui (pari a euro 160 mensili) qualora il
nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente
l’assegno abbia un ISEE non superiore a 7.000 euro
annui;
b) 1.440 euro annui (pari a euro 120 mensili) qualora il
nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente
l’assegno abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro
annui;
c) 960 euro annui (pari a euro 80 mensili) qualora il
nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente
l’assegno sia in una condizione economica
corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000
euro annui.
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1
gennaio e il 31 dicembre 2020, è previsto un incremento
dell’assegno pari al 20% dell’importo dello stesso.
Il bonus, previa richiesta del beneficiario, è erogato
mensilmente dall’Inps.
Per la declinazione in concreto del beneficio in relazione
all’anno 2020 occorre attendere l’emanazione della
relativa Circolare operativa dell’Inps.

 

testo della  Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere