Assegni Nucleo Familiare 2018/2019

IN DATA 2 LUGLIO E’ STATA ATTIVATA LA PROCEDURA PER L’INSERIMENTO IN PASCHI PEOPLE.

Come per gli anni passati, Vi rimettiamo informativa di sigla sugli Assegni Nucleo Familiare in vigore nel periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, distinti per le diverse tipologie di nuclei familiari. In attesa dell’uscita aggiornata della normativa aziendale (D 649), e della nuova procedura informatica, in allegato vi rimettiamo:

*   il modello di richiesta (ANF/DIP);
*   i modelli di autorizzazione da presentare all’INPS per le “famiglie di fatto” e per le “famiglie numerose”;
*   le tabelle con le fasce di reddito a seconda della tipologia di famiglia ed i relativi importi dell’ A.N.F.

Ogni anno, infatti, occorre ripresentare la domanda all’ufficio personale della propria azienda. Ricordiamo, inoltre, che si possono recuperare gli arretrati degli assegni dei cinque anni precedenti, nel caso non si sia mai fatta richiesta pur avendone i requisiti in base alle tabelle anno per anno vigenti. Qualora tale modulo non venisse presentato in tempo utile, il pagamento dell’assegno verrà sospeso per le mensilità intercorrenti fra luglio e il mese in cui si perfezionerà la nuova richiesta, con successivo recupero degli arretrati.
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
Nei giorni scorsi l’Inps ha pubblicato la circolare n. 68/2018 con la quale ha reso noti gli importi dei redditi per il diritto agli assegni familiari nel periodo dall’1 luglio 2018 al 30 giugno 2019.
L’adeguamento è calcolato in base alla variazione dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati calcolata dall’Istat nel periodo tra l’anno di riferimento dei redditi per il diritto all’assegno e l’anno immediatamente precedente. La variazione tra il 2016 e il 2017 è risultata pari all’1,1% e sulla base di tale dato sono stati di conseguenza adeguati i limiti reddituali.