Comunic@, questione di legge: congedo per seconde madri

In Italia le misure a sostegno della genitorialità sono state oggetto di numerose revisioni con l’evidente tendenza ad una progressiva estensione del diritto all’astensione del lavoro sia alla madre che al padre.

L’ultima importantissima modifica è avvenuta con il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della direttiva (UE) 2019/1158 che ha introdotto il congedo obbligatorio di 10 giorni per i padri.

Ora la suprema Corte, partendo da tale norma, ha fatto un ulteriore passo avanti verso la parità di genere e l’equa ripartizione dei carichi familiari.

Nello specifico con la sentenza n. 115 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui esclude dal congedo di paternità obbligatorio le lavoratrici che, in una coppia di due donne, siano riconosciute come genitori nei registri dello stato civile. 

 

A sollevare la questione dell’equiparazione per le coppie omosessuali era stata la Corte d’appello di Brescia che denunciava una discriminazione da parte dell’INPS. Il problema nasceva dalla procedura informatica dell’ente previdenziale che, nella domanda di congedo, accettava esclusivamente l’indicazione del “padre”, escludendo la “seconda madre” legalmente riconosciuta.

La Corte ha fondato il proprio giudizio sull’art. 3 della Costituzione, che vieta disparità di trattamento in assenza di ragioni oggettive

È stata infatti ritenuta irragionevole la differenziazione tra il padre lavoratore di una coppia eterosessuale e la madre intenzionale di una coppia omogenitoriale femminile, quando entrambe le figure sono legalmente riconosciute e partecipano alla cura del figlio.

 

Il diritto del minore a ricevere cura e attenzione da entrambe le figure genitoriali – siano esse biologiche o intenzionali – prevale su qualsiasi considerazione legata all’orientamento sessuale, come già sancito anche da altre sentenze.

 

Di conseguenza, il beneficio del congedo – dieci giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100% – deve estendersi anche alla madre intenzionale, in linea con l’interesse superiore del minore.

La Suprema Corte anche in questo ambito, così importante socialmente, ha ribadito con forza l’applicazione dell’art 3 della costituzione, articolo che per le Rappresentanze Sindacali ha da sempre rappresentato un focus primario e che è bene venga sempre ricordato….

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali.”

 

A cura dello Staff Legale

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