Disciplinato dall’art. 7 D.Lgs. 119/2011, il congedo per cure prevede la possibilità di fruire di 30 giorni di assenza dal lavoro.
I lavoratori invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, hanno la possibilità di utilizzare il congedo per cure, che permette di assentarsi dal lavoro per un massimo di 30 giorni all’anno (aggiuntivi alle assenze per malattia), anche in maniera frazionata. Come dice il nome stesso, i giorni di assenza devono essere utilizzati per sottoporsi a cure, che devono essere prescritte e correlate alla propria condizione invalidante. A normarne regole e requisiti è il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119.
Inviamo in allegato un’informativa a cura dello Staff Welfare, Disabilità e Terzo Settore di First Cisl Milano Metropoli sull’argomento in oggetto.
Non ci sono novità sulla normativa a riguardo ma riteniamo utile ricordare questa possibilità che spesso non è conosciuta dai lavoratori.
Staff Welfare, Disabilità e Terzo Settore
Staff Comunicazione
First Cisl Milano Metropoli
Allegato: Working with disability cure invalidi
 
						
	 
						
	 
				