Comunic@, info utili: chiarimenti AdE su agevolazioni prima casa

L’articolo 1, comma 55, della Legge 160/2019 stabilisce che per usufruire dell’agevolazione “prima casa” l’acquirente deve trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto e alienare eventuale immobile pre-posseduto entro un anno dall’acquisto.

 

Dal 1° gennaio 2025, in base alla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 116, Legge n. 207/2024), il termine per vendere la casa pre-posseduta è stato prorogato da uno a due anni.

 

Nulla cambia per chi vende l’immobile entro un anno. Invece, in caso di vendita dell’immobile pre-posseduto oltre il primo anno ma entro due anni, l’Agenzia delle Entrate riconosce un credito d’imposta pari all’imposta di registro, ipotecaria e catastale versata sull’acquisto della nuova abitazione.

Con la risposta a interpello n 197 del 30 luglio l’Agenzia delle fornisce chiarimenti riguardo al termine di due anni entro cui alienare l’immobile pre-posseduto e al credito d’imposta spettante.

In particolare, chiarisce che l’estensione biennale si applica anche agli atti stipulati nel 2024, qualora al 31 dicembre 2024 non sia ancora decorso il termine originario di un anno.

 

Rimane confermato che il credito d’imposta è spettante anche se il nuovo acquisto precede la vendita, purché quest’ultima avvenga entro due anni.

 

Riepilogando

Termine di vendita casa Cosa succede
Entro 1 anno Continuano a vigere le agevolazioni preesistenti

 

Tra 1 e 2 anni Si ottiene un credito d’imposta pari a quanto pagato sulle imposte di acquisto della casa nuova
Oltre 2 anni Vengono perse le agevolazioni e non vi credito d’imposta

 

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo completo della Risposta n. 197 sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Comunicazione First Cisl Milano Metropoli