Il vigente Codice civile del 1942 (art. 2110) fissa alcuni principi generali validi per i casi di interruzione della prestazione lavorativa quali infortunio e malattia, mentre, ne demanda altri al contratto di lavoro.
Nel CCNL ABI questo tema è normato dall’art.66.
Inviamo in allegato un approfondimento redatto a cura della Comunicazione First Cisl Milano Metropoli.
Comunicazione First Cisl Milano Metropoli
in allegato approfondimento Art. 66 CCNL