Incontri idee&fatti, in banca come in trincea

“Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Ordinanza n. 22488 del 9 settembre 2019

LA RIDUZIONE DELLE MANSIONI NON COMPORTA UN’AUTOMATICA DEQUALIFICAZIONE DEL LAVORATORE MA SPETTERÀ AL DATORE DI LAVORO PROVARE L’INSUSSISTENZA DEL DEMANSIONAMENTO

Nuovamente la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi in tema di “demansionamento”, ribadendo che non in tutti i casi in cui sussista riduzione delle mansioni svolte dal lavoratore, ci si trovi in presenza di una dequalificazione professionale. Con l’Ordinanza in esame infatti, confermando quanto puntualizzato dai giudici di primo e di secondo grado, la Corte ha rigettato le istanze di un lavoratore che lamentava un evidente demansionamento dovuto alla riduzione, quantitativa e qualitativa, delle mansioni attribuitegli precedentemente in azienda. Stante infatti la denunciata violazione delle norme (Articolo 2103 del Codice Civile) per l’asserita dequalificazione professionale da parte del dipendente e assolto l’onere della prova, a carico del datore di lavoro, circa la concreta insussistenza del demansionamento e sul legittimo esercizio dei suoi poteri imprenditoriali, spetterà al giudice stabilire se le mansioni svolte dal lavoratore impediscano la piena utilizzazione e l’ulteriore arricchimento della sua professionalità. I giudici di merito pertanto, secondo la Suprema Corte, hanno in tal senso correttamente operato, rilevando che non ogni modifica quantitativa delle mansioni si traduce, automaticamente, in una dequalificazione professionale. Un’effettiva dequalificazione dovrebbe implicare una sottrazione di mansioni tale da comportare, per la loro rilevanza e natura, nonché per l’incidenza su poteri e collocazione in ambito aziendale del lavoratore, un abbassamento del globale livello delle sue prestazioni ed un evidente impoverimento della professionalità acquisita.”; è quanto si legge nella rubrica “Osservatorio sulla giustizia” pubblicata sul nuovo numero del periodico “Incontri idee&fatti”.

Comunicazione First Cisl Milano Metropoli

Leggi “Incontri idee&fatti” n. 71