INFOCISL: accordo sul Fondo di Solidarietà, istruzioni per l’uso

Come sicuramente saprete il 15 luglio ultimo scorso abbiamo firmato l’Accordo sindacale relativo all’“Accompagnamento alla pensione” che consentirà a tutte le colleghe e a tutti i colleghi in possesso dei requisiti, laddove interessati, di uscire anticipatamente fruendo delle specifiche condizioni che vi elenchiamo di seguito:

  • INCENTIVAZIONE ALL’ESODO: adesione entro e non oltre il 30 novembre 2024 per coloro che abbiano già maturato o maturino il requisito al trattamento pensionistico anticipato ex Riforma Fornero entro il 31 ottobre 2025.
  • FONDO DI SOLIDARIETÀ: adesione entro e non oltre il 30 settembre 2024 per chi maturerà il requisito al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2027; adesione entro il 31 ottobre 2024 per chi matura i requisiti nell’arco temporale fra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2029.

N.B.: Vi ricordiamo che è necessario richiedere per tempo l’Estratto Conto Certificativo (ECOCERT) che attesti i contributi che ogni lavoratrice o ogni lavoratore ha versato durante la propria vita lavorativa. Tale richiesta può essere effettuata sia in autonomia dal sito dell’Inps (tramite SPID o CIE) e sia gratuitamente da noi tramite il nostro patronato.

Ai nostri iscritti offriamo un servizio di consulenza gratuito e completo prima, durante e dopo l’eventuale adesione.

Siamo a vostra disposizione per la verifica dei requisiti, il calcolo dell’incentivo, il calcolo dell’assegno che si percepirà durante la permanenza nel Fondo e quello dell’assegno di pensione. 

Inoltre, a settembre riproporremo i webinar con gli esperti della nostra struttura dedicata EsoFirst, attraverso i quali potrete avere risposta a tutti i vostri quesiti, compresi quelli legati alle modalità più convenienti per la liquidazione della posizione maturata nel Fondo Pensione.

Contattate le vostre Rsa First Cisl di riferimento per poter accedere ai nostri servizi; i nostri delegati – unitamente alle colleghe e ai colleghi del Patronato Inas Cisl – sono a vostra disposizione per l’assistenza necessaria.

Nel frattempo, vi alleghiamo alla presente un Vademecum informativo, in formato pdf, che vi invitiamo a leggere attentamente poiché riassume i contenuti dell’accordo, fornendo indicazioni utili in merito.

 

 

Di seguito alcune DOMANDE/RISPOSTE utili a dissipare eventuali dubbi o perplessità:

QUALE È LA DIFFERENZA TRA MATURAZIONE DEI REQUISITI E TRATTAMENTO PENSIONISTICO?

Parliamo di data di trattamento pensionistico quando sono trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti nel caso di accesso alla “pensione anticipata”, mentre nel caso di “pensione di vecchiaia” non è prevista alcuna finestra di slittamento (la pensione decorre dal primo giorno successivo dalla data di maturazione dei requisiti): con data del trattamento pensionistico si intende pertanto il momento in cui si inizia a percepire la pensione.

QUANDO MATURA IL DIRITTO ALL’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DEL FONDO?

Il 1° giorno lavorativo del mese di entrata nel Fondo di Solidarietà, l’importo resterà invariato fino alla scadenza della permanenza nel fondo (la data di effettiva prima erogazione è subordinata ai tempi tecnici dell’Inps).

QUANTE MENSILITÀ PERCEPISCO NEL FONDO di SOLIDARIETÀ?

Si percepiranno 13 mensilità.

COME E QUANDO VENGONO EROGATI GLI IMPORTI RELATIVI AGLI INCENTIVI?

Gli incentivi previsti verranno erogati in un’unica soluzione al termine del rapporto di lavoro, a seguito della sottoscrizione di un accordo di conciliazione e saranno assoggettati a tassazione separata.

A QUANTO CORRISPONDE L’INDENNITÀ LORDA DI PREAVVISO?

Per tutte le lavoratrici e/o i lavoratori, con esclusione dei funzionari:
– per chi ha superato il periodo di prova e non ha ancora compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 6;
– per chi ha compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 9.

Solo per i funzionari:
– per chi ha superato il periodo di prova e non ha ancora compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 7;
– per chi ha compiuto 25 anni di servizio effettivo: mesi 10.

CHI PAGHERÀ L’ASSEGNO STRAORDINARIO E QUALE SARÀ IL SUO IMPORTO? TALE IMPORTO È SOGGETTO A TASSAZIONE?

L’assegno sarà erogato direttamente dall’Inps e l’entità sarà calcolata sulla base dell’anzianità contributiva del lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dei contributi che saranno versati per tutto il periodo di permanenza nel Fondo.
L’entità dell’assegno straordinario sarà quindi pressoché pari all’importo della pensione teoricamente spettante alla fine della permanenza nel Fondo.
La tassazione prevista è quella ordinaria in base agli scaglioni vigenti tempo per tempo.

CHI VERSA I CONTRIBUTI MANCANTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI?

I contributi saranno versati dall’Azienda all’Inps.

IL PAV E IL SISTEMA INCENTIVANTE SARANNO PERCEPITI NEL PERIODO DI PERMANENZA NEL FONDO?

Verrà corrisposto il Pav relativo all’esercizio 2024 e del 2025 e il Sistema Incentivante, laddove spettante, a seguito del raggiungimento degli obiettivi specifici nel 2024 e 2025. Il Pav e l’incentivante del 2025, se spettante, saranno erogati (quota parte) a chi uscirà con la seconda finestra.

COME AVVIENE IL PASSAGGIO DAL FONDO di SOLIDARIETÀ ALLA PENSIONE?

Il passaggio non è automatico e sarà necessario fare apposita domanda ad Inps nei tre mesi precedenti la data di uscita.

SE ADERISCO AL BANDO SONO POI OBBLIGATO AD ENTRARE NEL FONDO?

L’adesione al bando non è vincolante, è sempre possibile ripensarci e non firmare la conciliazione.

Come sempre restiamo a Vostra disposizione per approfondimenti e maggiori informazioni.

Buona giornata.

 


Qui l’articolo in pdf

Qui l’Accordo sindacale relativo all’“Accompagnamento alla pensione”

Qui il Vademecum informativo riassume i contenuti dell’accordo