Ancora sullo smaltimento ferie arretrate…

Care colleghe e cari colleghi,

viste le numerose richieste di chiarimento effettuate durante le assemblee ribadiamo nuovamente, in merito alla fruizione delle ferie arretrate, che né il Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) né il Contrato integrativo aziendale (Cia) prevedono alcun obbligo di smaltire le ferie arretrate entro aprile e che qualsiasi pressione in tal senso è da ritenersi illegittima.

 Pertanto, v’invitiamo a programmare le prossime giornate di ferie esclusivamente secondo le vostre esigenze, segnalando al vostro sindacato di riferimento eventuali indebite pressioni.

Di seguito quanto previsto dall’art. 33 del Ccnl e dall’art. 22 del Cia (che parla esclusivamente di ferie dell’esercizio corrente):

 

Art. 33 del Ccnl:
“Le ferie devono essere di norma utilizzate nel corso dell’anno. In ogni caso il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale. Le eventuali ferie eccedenti rispetto ai periodi di cui al comma precedente devono essere di norma utilizzate nel corso dell’anno e comunque, salvo termini diversi previsti in sede aziendale, entro diciotto mesi dalla fine dell’anno in cui sono maturate: qualora ciò non fosse possibile, trascorso tale termine dovrà essere corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie residue.

 

Art. 22 del Cia:
Nella programmazione annuale delle ferie potranno essere stralciate 5 giornate, destinate ad esigenze non previste.

 

Restiamo a disposizione per maggiori info e assistenza.

 

First Cisl   –   Fisac Cgil   –   Fna   –   Snfia   –   Uilca Uil
Rappresentanze sindacali Gruppo Unipol

 


Il comunicato unitario delle Rappresentanze sindacali First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia e Uilca Uil