La circolare INPS n. 45 del 16 maggio 2023 definisce i beneficiari e le istruzioni operative in tema di “Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino”.
In sintesi:
- si può fruire della mensilità indennizzata all’80% della retribuzione entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione oppure di affidamento;
- la “normativa recata dalla legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione”, bensì “dispone l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese”, complessivo, “dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro”;
- il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;
- la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nell’ articolo 34 del D.lgs n° 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale;
- il beneficio si applica ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che terminano il congedo parentale successivamente al 31 dicembre 2022.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite:
- portale web inps.it, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page> “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- Istituti di patronato CISL.
Comunicazione First Cisl Banca Valsabbina