Premio di produttività per il personale delle agenzie ANAPA

Pubblichiamo il comunicato a firma delle Segreterie nazionali di First Cisl, Fisac Cgil, Fna e Uilca:

Premio aziendale di produttività individuale anno 2024
Ex articolo 36 del Ccnl del 18 dicembre 2017
pagamento mese di giugno 2025

La corresponsione del premio aziendale di produttività per l’anno 2024 conformemente al disposto dell’articolo 36 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del 18 dicembre 2017 per i dipendenti delle agenzie in gestione libera, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2025.

La condizione per il pagamento del premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2024, rispetto all’anno 2023, comprensivo del tasso di inflazione reale 2024 (pari a + 1,3 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:

3,3% (2+1,3%)                    5,3% (4+1,3%)                    7,3% (6+1,3%)

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

Incremento 3,3% 5,3% 7,3%
6° livello ex Quadro 240 306 382,50
5° livello ex C. Ufficio 208 265,20 331,50
4° livello ex I cat. 192 244,80 306
3° livello ex II cat. 176 224,40 280,50
2° livello ex III cat. 164 209,10 261,38
1° livello ex III cat. 160 204 255

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2024, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (7,3%), l’agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (3,3% o 5,3%), ovvero non si sia verificata, l’agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2025.

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 7,3%.

In caso di:
Trapasso
di agenzia
Come previsto dall’ex articolo 71 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) commi 1 e 3 sul trapasso d’agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio.
Passaggio
di livello / categoria
nel corso del 2024
Il calcolo sarà riferito al livello / categoria posseduta all’atto della corresponsione del premio.
Variazione
dell’orario di lavoro
nel corso del 2024
Il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell’anno.
Contratto
di apprendistato
Il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all’atto della corresponsione del premio.

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa. Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, maggio 2025

le Segreterie nazionali
First Cisl   –   Fisac Cgil   –   Uilca   –   Fna

 


Qui il comunicato a firma delle Segreterie nazionali di First Cisl, Fisac Cgil, Fna e Uilca