Con la conversione del decreto Anticipi, è stata modificata anche la normativa fiscale riguardo ai finanziamenti concessi dai datori di lavoro ai dipendenti. La normativa previgente stava infatti provocando, dopo il repentino rialzo dei tassi di riferimento varato dalla Bce nell’ultimo anno, un pesante aggravio a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.
La nuova norma prevede che il tasso ufficiale di riferimento per determinare l’eventuale fringe benefit non sarà più quello di fine anno. Il tasso ufficiale di riferimento per i prestiti a tasso fisso diventa quello in vigore al momento della stipula, mentre per i prestiti a tasso variabile diventa quello alla data di scadenza di ciascuna rata.
Nello specifico la proposta di modifica oggetto di approvazione recita così: “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
“Con la conversione del Dl Anticipi, viene rimossa la distorsione normativa che, con l’aumento dei tassi di interesse, ha determinato conseguenze pesantissime sulle retribuzioni di molti lavoratori, soprattutto di quelli che hanno stipulato con la loro banca un mutuo a tasso fisso – dichiara il segretario generale First Cisl Riccardo Colombani – Positivo anche che la soluzione individuata sia retroattiva: in questo modo viene escluso che quest’anno i lavoratori siano penalizzati. Le aziende che avevano rateizzato l’importo della tassazione dovranno procedere immediatamente a rimborsare i lavoratori”.