Mobbing, per la Corte di Cassazione può essere reato

Il sito di Dirfirst riporta i contenuti di un articolo pubblicato qualche giorno fa nel portale di informazione e consulenza legale Le Legge per Tutti, il quale disegna un orizzonte poco conosciuto riguardo il mobbing che, in certe condizioni, può costituire un vero e proprio reato, dunque penale.

“Il mobbing – si legge nell’articolo dal titolo “Mobbing come reato” – è una strategia posta in essere nell’ambito aziendale per distruggere la dignità umana e professionale di un dipendente, che viene preso di mira, e per indurlo alla fine di questo percorso ad andarsene rassegnando le proprie dimissioni. Il mobbing è quindi in ogni caso un comportamento illegittimo in quanto viola la dignità umana e professionale del dipendente e può anche provocare seri danni alla sua salute. In certi casi, però, il mobbing va oltre la dimensione dell’inadempimento contrattuale. Ciò avviene quando le condotte poste in essere dal datore di lavoro o dai colleghi costituiscono condotte criminose ai sensi della legge penale. In questi casi sussiste il mobbing come reato”.

L’articolo fa riferimento a una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 44890/2018) nella quale i giudici indicano la necessità di riscontrare il nesso di causalità tra le condotte del datore di lavoro e le lesioni lamentate dal lavoratore.

Nel caso esaminato la Cassazione avrebbe analizzato le prove avanzate dal ricorrente: contestazioni disciplinari, condizioni sanitarie, testimonianze dei colleghi del lavoratore. Le prove sarebbero state talmente evidenti che per il datore di lavoro è scattata l’ipotesi di reato di lesioni personali viste le conseguenze psicofisiche lamentate dal dipendente.

Un caso estremo, quello di chi con la propria condotta procura ad altri lesioni personali, che non si conclude solo con il risarcimento del danno alla vittima, ma che è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni per il datore di lavoro. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non ricorre nessuna delle circostanze aggravanti, il delitto è punibile a querela della persona offesa, ovvero a seguito di denuncia del lavoratore contro il datore di lavoro.