Il vademecum First Cisl sull’assegno per il nucleo familiare 2018-2019

È arrivato il momento della consueta richiesta, da presentare al datore di lavoro, per l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) periodo di validità: 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019.

Che cos’è l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF)?

È una prestazione a carico dell’INPS, generalmente anticipata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel corso dell’ attività lavorativa, che ha la funzione di sostenere i nuclei familiari composti da più persone ed i cui redditi sono compresi nelle fasce stabilite annualmente. Spetta in misura diversa in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare. Spetta altresì ai pensionati e parasubordinati.

Quali sono i componenti del nucleo familiare?

Sono:

  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili;
  • dal 1.1.2007 i nuclei familiari numerosi, certificati dall’ INPS (cfr. mod. di dichiarazione all.) composti cioè da almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, hanno diritto all’assegno al nucleo familiare oltre che per i figli minori anche per i maggiori di anni 18 (compiuti) ed inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.
  • fratelli, sorelle e nipoti collaterali (ovvero i figli di fratelli o sorelle); nipoti diretti se di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili.

A quanto ammonta l’assegno?

La misura dell’ANF varia in relazione alla tipologia del nucleo familiare, al numero dei componenti ed al reddito posseduto da tutti i soggetti costituenti il nucleo familiare. L’INPS, anno per anno, rende noti i nuovi livelli di reddito per l’ANF per i lavoratori dipendenti, rivalutando i precedenti sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, ed i relativi importi dell’ assegno.

Cosa si intende per componente inabile del nucleo familiare?

Si intende soggetto inabile al lavoro “proficuo”. Il concetto di lavoro proficuo è stato interpretato da numerose sentenze della Cassazione, secondo le quali, per il riconoscimento dello stato di inabilità non è necessario il riscontro di un’assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi lavoro, ma è sufficiente che il soggetto venga giudicato inidoneo a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza usura delle sue energie. Per incapacità dei minori si deve intendere l’esistenza di persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ricordiamo che in questi casi i limiti di reddito sono aumentati.

Quali sono i redditi da considerare?

Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell’ANF è costituito dalla somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno per il quale viene presentata domanda ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo (es. periodo 1/7/2018 – 30/6/2019 devono essere dichiarati i redditi dell’anno 2017).

Circa le tipologie di reddito da computare, sono quelle assoggettabili all’ Irpef anche se prodotti all’ estero e da considerarsi al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili) ma al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. In dettaglio: redditi da lavoro dipendente e assimilati (*), da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione etc.), l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato, i redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoratore autonomo, da terreni, fabbricati e immobili (**) (al lordo dell’eventuale detrazione dell’ abitazione principale) redditi a tassazione separata, redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi su depositi bancari, postali e su titoli, proventi da quote d’ investimento, borse di studio) se superiori a euro 1.032,91.

(*) Per coloro che presentano il solo mod. Certificazione Unica 2018 – CU2018 (CUD), si ricorda che rientrano tra i redditi anche le somme riscosse e detassate per l’incremento della produttività del lavoro. Tali somme sono invece già ricomprese nel mod.730 al rigo 4 del riepilogo dei redditi.

(**) Per coloro che presentano il mod. 730 sono pertanto da considerare anche i redditi indicati nella sezione “altri dati”.

Le “famiglie di fatto” possono beneficiare dell’ANF?

Sì, purchè la domanda sia preceduta dalla richiesta di autorizzazione da presentare all’Inps per il riconoscimento ad includere il figlio nato fuori del matrimonio all’interno del proprio nucleo, allegando uno stato di famiglia. Tale domanda è da presentarsi da parte di uno solo dei genitori, ed in questo caso il reddito da indicare è solo quello del richiedente ed eventualmente dei figli.

Le famiglie con figli di coniugi “separati o divorziati”?

ll coniuge affidatario con posizione protetta (rapporto di lavoro, pensione etc.) è l’esclusivo titolare del diritto all’ANF. Il coniuge affidatario non titolare di una posizione protetta esercita il diritto sulla posizione tutelata dell’ altro coniuge o ex-coniuge. In caso invece di affidamento congiunto dei figli ai coniugi separati, dovranno essere questi ultimi, di comune accordo, a stabilire a chi dei due spetti l’ANF. In caso di contrasto si dovrà invece far riferimento al requisito della convivenza. In tutti i questi casi è necessaria l’autorizzazione INPS.

In caso di variazione della composizione del nucleo familiare?      

Le variazioni devono essere comunicate al datore di lavoro entro 30 giorni dal loro verificarsi. Stessa cosa nel caso vengano meno le condizioni cha hanno dato titolo all’ aumento dei livelli di reddito familiare (es. il celibe o la nubile che contragga matrimonio) o anche nell’ evenienza che esse insorgano (es. per separazione legale).