La Legge di bilancio 2026 ha introdotto alcune innovazioni sul tema della previdenza complementare.
Adesione alla previdenza complementare
- Introdotta dal 1 Luglio 2026 l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i domestici). Il lavoratore può rinunciare all’adesione, in modo formale ed entro 60 giorni, scegliendo un’altra forma o mantenendo il Tfr in azienda
- Lavoratori non di prima assunzione con adesione alla previdenza complementare in essere: entro il medesimo termine è necessario indicare a quale forma destinare il proprio Tfr, in assenza di indicazione, si applica lo stesso meccanismo di adesione automatica
Obbligo versamento del Tfr non destinato a previdenza complementare al Fondo Inps
- Esteso anche alle aziende che raggiungono i 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività
- Escluse per gli anni 2026 e 2027 le aziende con una media annua (dell’anno precedente) inferiore a 60 dipendenti
- Dal 2032 il limite dei dipendenti oltre i quali scatta l’obbligo viene ridotto da 49 a 39
Aumento del limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare
Innalzato il limite annuo di deducibilità dalle imposte sul reddito da 5164,57 a 5300,00 euro per i contributi versati alla previdenza complementare
Aumento del limite massimo liquidabile in forma capitale
Elevata dal 50 % al 60% del montante finale la quota massima riscattabile in forma capitale. Rimane possibile la liquidazione totale nei casi già previsti
Introduzione di nuove modalità di erogazione della rendita
- Rendita a durata definita (per un numero di anni pari alla speranza di vita residua)
- Rendita nella forma di prelievi liberamente determinabili (entro i limiti della rendita a durata definita)
- Rendita con erogazione frazionata del montante accumulato (per un periodo non inferiore a 5 anni)
Fiscalità
- Rendita con erogazione frazionata del montante: ritenuta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un massimo del 5%
- Rendita a durata definita e rendita con prelievi “liberi”: ritenuta del 15%, ridotta dello 0,30%per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un massimo del 5%