Legge 104/92. Cosa cambia con la nuova legge 106/2025

 

La nuova Legge 106/2025 ha introdotto alcune novità che riguardano le tutele per i lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche e per i genitori lavoratori di figli minorenni affetti dalle stesse patologie.

 

È importante precisare che la legge 106/2025 non sostituisce la 104/92 ma aggiunge maggiori tutele per il lavoratore fragile e per i genitori lavoratori di figli minorenni in condizione di fragilità. La legge 104 riconosce permessi retribuiti (3 giorni al mese, frazionabili anche ad ore) sia per il lavoratore che per assistere un familiare in condizione di gravità e la possibilità di richiedere inoltre un congedo straordinario retribuito di 2 anni che riguarda solamente chi assiste il familiare in condizione di gravità e non il lavoratore in situazione di gravità.

Novità della legge 106/2025

➡️ Permessi aggiuntivi retribuiti: 10 ore aggiuntive annue di permesso retribuito per i lavoratori dipendenti pubblici o privati che abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce, malattie invalidanti o croniche, anche rare oppure per i genitori di figli minorenni affetti dalle stese patologie e invalidità di pari gravità, per lo svolgimento di:

  • visite mediche
  • esami strumentali
  • analisi chimico-cliniche e microbiologiche
  • cure mediche frequenti

Importante: è necessaria la presentazione di apposita certificazione rilasciata da: medico di medicina generale oppure medico specialista, operante in struttura pubblica o privata, cha ha in cura il lavoratore o il minore

Il diritto alle  10 ore di permesso è aggiuntivo alle tutele già indicate dalla normativa vigente (per esempio permessi per malattia, permessi legge 104, congedi parentali) e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed è usufruibile solo ad ore intere e non frazioni di ora.

Il genitore può fruire dei permessi per ciascun figlio minore ed ha diritto alle 10 ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso. Il diritto spetta indipendentemente dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore. Per ogni figlio minore le ore vengono riconosciute ad entrambi i genitori lavoratori per ogni figlio.

➡️ Congedo non retribuito per il lavoratore in situazione di disabilità: Dopo aver esaurito tutti gli altri periodi di assenza, con o senza retribuzione, previsti dalla normativa vigente, il lavoratore dipendente pubblico o privato che abbia un grado di invalidità pari o superiore al 74%, affetto da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce, malattie invalidanti o croniche, anche rare può richiedere un congedo non retribuito fino a un massimo di 24 mesi utilizzabile in modo continuativo o frazionato con conservazione del posto di lavoro.
Durante il congedo:

  • non è prevista retribuzione
  • non è consentito svolgere altre attività lavorative
  • il periodo non è valido ai fini dell’anzianità di servizio e dei contributi previdenziali (è possibile comunque chiedere il riscatto del periodo mediante versamento dei contributi)

➡️ Diritto prioritario al lavoro agile: al termine del periodo di congedo non retribuito il lavoratore avrà un diritto prioritario di accesso al lavoro agile, se compatibile con l’attività lavorativa svolta.

 

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