Legge di bilancio 2026. Le novità in ambito previdenza complementare

 

 

La Legge di bilancio 2026 ha introdotto alcune innovazioni sul tema della previdenza complementare.

 

Adesione alla previdenza complementare 

  • Introdotta dal 1 Luglio 2026  l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i domestici).  Il lavoratore può rinunciare all’adesione, in modo formale ed entro 60 giorni, scegliendo un’altra forma o mantenendo il Tfr in azienda
  • Lavoratori non di prima assunzione con adesione alla previdenza complementare in essere: entro il medesimo termine è necessario indicare a quale forma destinare il proprio Tfr, in assenza di indicazione, si applica lo stesso meccanismo di adesione automatica

Obbligo versamento del Tfr non destinato a previdenza complementare al Fondo Inps

  • Esteso anche alle aziende che raggiungono i 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività
  • Escluse per gli anni 2026 e 2027 le aziende con una media annua (dell’anno precedente) inferiore a 60 dipendenti
  • Dal 2032 il limite dei dipendenti oltre i quali scatta l’obbligo viene ridotto da 49 a 39

Aumento del limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare

 Innalzato il limite annuo di deducibilità dalle imposte sul reddito da 5164,57 a 5300,00 euro per i contributi versati alla previdenza complementare

Aumento del limite massimo liquidabile in forma capitale

Elevata dal 50 % al 60% del montante finale la quota massima riscattabile in forma capitale. Rimane possibile la liquidazione totale nei casi già previsti

Introduzione di nuove modalità di erogazione della rendita

  •  Rendita a durata definita (per un numero di anni pari alla speranza di vita residua)
  •  Rendita nella forma di prelievi liberamente determinabili (entro i limiti della rendita a durata definita)
  • Rendita con erogazione frazionata del montante accumulato (per un periodo non inferiore a 5 anni)

Fiscalità 

  • Rendita con erogazione frazionata del montante: ritenuta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un massimo del 5%
  • Rendita a durata definita e rendita con prelievi “liberi”: ritenuta del 15%, ridotta dello 0,30%per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un massimo del 5%

 

 

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