Cumulo Assegno straordinario con reddito da lavoro
I lavoratori che accedono alla sezione straordinaria del Fondo di solidarietà percepiscono un trattamento economico per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di erogazione della pensione, cioè l’assegno straordinario, nonché il versamento della contribuzione correlata. La prestazione erogata è uguale all’importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione: in pratica, l’assegno straordinario è pari all’importo netto della pensione che il lavoratore avrebbe percepito, maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, a seconda di quella che si matura per prima. Gli assegni straordinari possono essere erogati sia in forma rateale sia in unica soluzione e sono soggetti al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota a cui si assoggetta il TFR.
L’assegno straordinario nel periodo di esodo è cumulabile con i redditi di attività lavorativa (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.) purché l’attività svolta non sia in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessa to. Il beneficiario dell’assegno con altro reddito da lavoro è obbligato a darne tempestiva comunicazione all’azienda esodante per il rilascio del nulla osta e al Fondo tramite la sede Inps che gestisce l’assegno straordinario. Nella comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa e i redditi conseguiti. In caso di inadempimento dell’obbligo della comunicazione, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite (oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale) e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo a cui l’esodato può presentare ricorso.
In caso di lavoro dipendente, l’assegno straordinario è cumulabile entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato. Se il cumulo dovesse superare il predetto limite, si procede a una corrispondente riduzione dell’assegno stesso.
Per la contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in
misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione del versamento all’Inps. In caso di lavoro autonomo, l’assegno straordinario è cumulabile nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.
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