POLIZZA RC.PROFESSIONALI – RC.CASSIERI – INTEGRATE 2023

POLIZZA RC PROFESSIONALE maggiori informazioni su https://aletheiastore.it/polizza-r-c-professionale/

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Azienda di appartenenza, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli nella loro qualità di dipendenti (anche temporanei o interinali).

La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal CCNL e relative Leggi di riferimento e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a carico dell’Istituto di Credito o altri Enti di appartenenza dell’Assicurato, fermo restando l’esclusione dei casi di dolo.

Persone assicurate: La garanzia è rivolta a tutti i dipendenti iscritti alla First/Cisl (anche se temporanei e/o interinali
Cisl) di ogni ordine e grado, operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell’Istituto di Credito e/o Enti creditizi, Enti finanziari, Società già destinatarie di C.C.N.L., A.B.I. e loro contratti complementari, Società di Riscossioni, Federcasse e contratti assimilabili, Società di Assicurazione.

Decorrenza della garanzia:

a far tempo dalle ore 24 del 31.12.2022 fino alle ore 24 del 31.12.2023, per coloro che hanno effettuato il bonifico entro il 31.12.2022;

  • per coloro, invece, che hanno effettuato il bonifico successivamente alla data del 31.12.2022, dalle ore 24 della data di effettuazione del bonifico e con ultima scadenza comunque inderogabile alle ore 24 del 31.12.2023.

Retroattività: 10 anni (è la garanzia che copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza

Ultraattività: 1 anno (è la garanzia che copre i danni avvenuti durante il periodo di validità della polizza, ma la cui richiesta di risarcimento da parte del cliente avviene dopo la cessazione dell’Assicurazione).

Garanzia postuma in caso di cessata attività: In caso di cessata attività professionale è possibile richiedere una garanzia postuma di 5 anni, dietro versamento di un premio aggiuntivo pari all’ultimo premio annuo corrisposto; la Compagnia ha facoltà di aderire alla richiesta. La copertura postuma consente a chi ha cessato o cambiato attività lavorativa di garantirsi per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 anni successivi alla scadenza della polizza e relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo lavorativo (e avvenuti durante il periodo di  validità della polizza) – PER LA SOTTOSCRIZIONE RICHIEDERE AD ALETHEIA ASSICURAZIONI L’APPOSITO MODULO (amministrazione@aletheiaservizi.it).

POLIZZA RC CASSIERI maggiori informazioni su https://aletheiastore.it/polizza-r-c-cassieri/

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti per negligenze od errori involontariamente commessi nell’esercizio della sua attività professionale di “Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione” (comprese operazioni di carico/scarico bancomat) riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, denunciati entro 30 giorni dall’evento e che comportino a carico dell’Assicurato l’obbligo del rimborso ai sensi del CCNL vigente per i settori di appartenenza degli Assicurati e loro successive modifiche.

Persone assicurate: possono richiedere la copertura assicurativa gli iscritti al sindacato First Cisl.

Decorrenza della garanzia:

  • a far tempo dalle ore 24 del 31.12.2022 fino alle ore 24 del 31.12.2023, per coloro che hanno effettuato il bonifico entro il 31.12.2022;
  • per coloro, invece, che hanno effettuato il bonifico successivamente alla data del 31.12.2022, dalle ore 24 della data di effettuazione del bonifico e con ultima scadenza comunque inderogabile alle ore 24 del 31.12.2023.

Esclusioni:

  • gli ammanchi e le perdite dovuti a fatti penalmente perseguibili, ad infedeltà, dolo dell’Assicurato;
  • distruzione o deterioramento di denaro, titoli o valori in genere;
  • ammanchi o perdite derivanti da incendio, furto, rapina, fatto fortuito o da causa di forza maggiore in genere.

 

POLIZZA INTEGRATA RC CASSIERI E RC PROFESSIONALE       maggiori informazioni su https://aletheiastore.it/polizza-integrata/

 

POLIZZA RC PROFESSIONALE CON CONTRATTO IBRIDO      maggiori informazioni su https://aletheiastore.it/polizza-rc-professionale-con-contratto-di-lavoro-ibrido/

Anche i lavoratori con contratto “ibrido” (contratto di lavoro subordinato + contratto di lavoro autonomo) possono aderire alla polizza R.C. Professionale di Generali Italia per l’anno 2023, che li copre sia per i giorni di lavoro subordinato sia per quelli di lavoro autonomo, in cui opera come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (Agente).

          CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO?

La garanzia per il lavoro “autonomo” non può essere prestata se non viene sottoscritta anche un’opzione della polizza RC Professionale prevista per i lavoratori subordinati.

          CHE COSA E’ ASSICURATO?

Generali Italia risponde delle somme che l’Assicurato è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi – compresi i clienti – in conseguenza di errori professionali dovuti a un fatto colposo, commesso nell’esercizio della promozione/collocamento dei prodotti e/o servizi.

L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell’errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali. Legge Privacy (Regolamento UE n.679/2016).

          A CHI E’ RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

La garanzia è rivolta a tutto il personale iscritto alla First/Cisl di ogni ordine e grado, che ha sottoscritto un contratto come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (Agente) e regolarmente iscritto:

  • all’Albo unico dei consulenti finanziari come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede di cui all’art. 31comma 4, del Testo Unico della Finanza,
  • al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’IVASS (RUI).

GARANZIA POSTUMA

Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione, l’Assicurato può chiedere Alla Compagnia che si riserva di accettare tale richiesta, di poter disporre di un ulteriore periodo di 5 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati a Generali Italia.

La richiesta deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio, e deve essere corredata dalla dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza.

La richiesta deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio, e deve essere corredata dalla dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza.