Ccnl Abi, sono quattro le giornate di permesso ex festività per il 2019

Per l’anno 2019 i giorni di permesso retribuito ex festività a cui hanno diritto i lavoratori bancari con contratto Abi, ai sensi dell’articolo 56 del Ccnl, ammontano a quattro.

Rispetto al 2018 viene recuperato il 4 novembre, Festa dell’ Unità Nazionale, in quanto cade di lunedì mentre il 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, cade di sabato e quindi non è da conteggiare.

Nello specifico, le quattro giornate previste per il 2019 corrispondono ai giorni ex festivi di:

  • martedì 19 marzo 2019 San Giuseppe
  • giovedì  30 maggio 2019 Ascensione
  • giovedì 20 giugno 2019 Corpus Domini
  • lunedì 4 novembre 2019 Festa dell’Unità Nazionale

Si ha diritto alla maturazione dei permessi giornalieri retribuiti a condizione:

  • che per il lavoratore interessato cadano in un una giornata lavorativa ordinaria secondo l’orario settimanale stabilito per il medesimo;
  • che per quei giorni il lavoratore abbia diritto all’intero trattamento economico (il lavoratore che faccia anche una sola ora di permesso non retribuito nelle giornate delle ex festività soppresse perde il diritto alla giornata)

ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell’attività lavorativa (es solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito ex art. 56 Ccnl.

Nella modalità di fruizione di queste giornate si possono presentare due casi:

  1. le giornate di permesso vengono fruite in tutto o in parte insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie medesime, in tre o più giornate consecutive: il lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
  2. le giornate di permesso vengono fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l’ utilizzo ad ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che il lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l’obbligo di inserimento nel piano ferie.

I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) vengono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, calcolando gli eventuali resti, sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).

NOTA BENE: c’è l’impegno delle Parti a far sì che le ex-festività vengano fruite interamente nell’anno di competenza.

Per l’anno 2019 la previsione contemplata dal Ccnl in forza della quale, al ricorrere delle date del: 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno coincidenti con la domenica, le aziende riconoscono altrettante giornate di permesso retribuito, oppure, d’intesa tra le parti, un compenso aggiuntivo, determina la spettanza di n. 1 giornata.