La legge n. 199/2025 (legge finanziaria 2026) contiene alcune disposizioni che incidono sul settore finanziario, tra le quali una riguarda la tassazione dei premi variabili dei dirigenti.
In base alla nuova disciplina, le aziende finanziarie possono evitare il pagamento dell’addizionale IRPEF del 10% applicata alla parte di bonus che eccede la retribuzione fissa, sostituendo tale prelievo con una devoluzione a favore di enti del terzo settore non collegati all’impresa per un importo pari almeno al doppio dell’addizionale non versata. La scelta opera sul totale dell’addizionale dovuta a livello aziendale; le modalità applicative saranno definite dall’Agenzia delle Entrate.
Per comprendere meglio il meccanismo, disciplinato dal comma 137 della legge n. 199/2025, può essere utile un esempio.
Si immagini un dirigente con una retribuzione fissa annua di 100.000 euro che, nello stesso anno, percepisca un bonus di 150.000 euro. Il compenso complessivo ammonta quindi a 250.000 euro. Su tale importo il dirigente è tenuto al pagamento dell’IRPEF ordinaria secondo gli scaglioni vigenti, delle addizionali regionali e comunali e dei contributi previdenziali. Inoltre, in base alla legge n. 122/2010 (che ha recepito il DL n. 78/2010), sulla quota di retribuzione variabile eccedente la parte fissa — in questo caso 50.000 euro — si applica un’addizionale IRPEF del 10%, pari a 5.000 euro.
Con la nuova disposizione, se il totale aziendale dell’addizionale dovuta fosse, ad esempio, pari a 1.000.000 di euro, l’azienda potrebbe evitare di trattenere tali importi ai singoli dirigenti a condizione di versare almeno 2.000.000 di euro a favore di enti del terzo settore (versamento detraibile ai fini IRES). Nel caso esaminato, al dirigente non verrebbero quindi trattenuti i 5.000 euro di addizionale.
La norma introduce un meccanismo nuovo che, pur trasferendo parte del relativo onere sulla fiscalità generale, può determinare un aumento significativo delle risorse destinate al terzo settore.
Secondo la Relazione Tecnica che accompagna il comma, basata sulle stime effettuate sulla base delle Certificazioni Uniche relative all’anno di imposta 2023 e nell’ipotesi -prudenziale- che la totalità dei datori di lavoro eserciti l’opzione di versare agli enti del Terzo Settore, la perdita di gettito sarebbe di 8 milioni di euro nel 2026, di 15,7 milioni nel 2027 e di 12,4 milioni a decorrere dal 2028, pertanto il beneficio per il Terzo Settore sarebbe di almeno 16 mln nel 2026, di 31,4 nel 2027 e 24,8 nel 2028.
