DPCM 24 ottobre, le disposizioni valide fino al 24 novembre 2020

“Le norme contenute nel nuovo DPCM 24 ottobre, disposizioni valide dal 26 ottobre al 24 novembre 2020”, il titolo del documento First Cisl Milano Metropoli in tema di Dpcm e contenimento dei contagi da Covid-19.

Raccomandazioni

  • si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie [mascherine] anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • raccomandato, inoltre, non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • è fortemente raccomandato a tutte le persone di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali;
  • è raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

Scuola

  • l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione – materna, elementari e medie – e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza;
  • le scuole superiori adotteranno una “Didattica a distanza” (Dad) pari al 75% delle attività e dunque il 25% in presenza.

Bar e ristoranti

  • le attività dei servizi di ristorazione – bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo ad eccezione che siano tutti conviventi:
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande allocati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Palestre e piscine

  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi).

Competizioni sportive

  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, senza la presenza di pubblico;
  • lo svolgimento degli sport di contatto è vietato salvo che per le competizioni professionistiche e dilettantistiche di livello nazionale;
  • sono sospese le attività sportive dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

 Cinema, teatri, discoteche e sale giochi

  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Fiere e congressi

  • sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi;
  • restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e dalle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza,

Parchi divertimenti

  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Concorsi pubblici e privati

  • sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica;
  • dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile;
  • sono salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico.

 Chiusura strade e piazze

  • può essere disposta la chiusura di strade e piazze, in cui si possono creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21,00,fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Comunicazione First Cisl Credito Cooperativo

Allegati:   documento First Cisl Milano Metropoli        DPCM 24 ottobre