Il 12 gennaio 2012, in Roma
(Omissis)
Premesso che:
- con l’accordo quadro stipulato l’8 luglio 2011 in tema di Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, le Parti hanno convenuto al punto 3 e con le conseguenti modifiche e/o integrazioni al Regolamento del Fondo (art. 10, comma 9) riportate nell’allegato all’accordo quadro stesso, che “nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, l’assegno straordinario netto è ridotto del:
- 8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro;
- 11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro”;
- con verbale di accordo stipulato il 20 ottobre 2011, le medesime Parti hanno chiarito che tali previsioni “non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011”;
- l’art. 24, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”,
le Parti convengono che
la riduzione percentuale dell’assegno di cui all’accordo quadro 8 luglio 2011, punto 3, indicato in premessa, si applichi a tutti coloro che alla data dell’8 luglio 2011 risultavano integralmente destinatari del sistema retributivo per il calcolo della pensione e che accedano al Fondo sulla base di accordi stipulati successivamente a tale data.
A far tempo dal 1° gennaio 2012 la riduzione di cui sopra si applica limitatamente alla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente a tale data, al lordo dell’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 24 della l. n. 214 del 2011.