Il 20 ottobre 2011, in Roma
(Omissis)
premesso che:
  • l’8 luglio 2011 è stato sottoscritto l’accordo quadro sul Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito;
  • l’accordo quadro è unitario e inscindibile in ogni sua parte e decorre dalla data dell’8 luglio 2011,
convengono, ad integrazione del predetto accordo quadro, che:
  • le previsioni di cui al punto 3 dell’accordo quadro 8 luglio 2011 e le conseguenti modifiche e/o integrazioni al Regolamento del Fondo (art. 10, comma 9) riportate nell’allegato all’accordo quadro stesso, non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011.