Il giorno 8 luglio 2011, in Roma
(Omissis)
Premesso che:

in ragione dei processi di riorganizzazione, di riconversione e di riposizionamento strategico che hanno fin ad oggi interessato il sistema bancario, le Parti hanno definito nelle more di una più complessiva riforma del sistema di ammortizzatori sociali, sulla base del Protocollo del 4 giugno 1997, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale;
detto Fondo di solidarietà, istituito con il DM 28 aprile 2000, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di individuare politiche attive di sostegno al reddito, ha consentito in questi anni di fronteggiare tensioni occupazionali nell’ambito del sistema mitigando le ricadute sociali e senza oneri per la collettività;
peraltro, successivamente, con verbale del 24 gennaio 2001, le Parti hanno convenuto sulla facoltà di utilizzare, con accordo aziendale e in presenza di specifiche circostanze, le prestazioni straordinarie del Fondo anche nel caso di richiesta di accesso volontario, evitando il ricorso a licenziamenti collettivi;
gli sviluppi normativi e regolamentari tempo per tempo intervenuti hanno tuttavia progressivamente comportato significative variazioni sia in ordine ai criteri di utilizzo del Fondo, sia riguardo agli oneri in capo alle Aziende interessate;
le Parti hanno condiviso, anche realizzando iniziative congiunte nei confronti dei Ministeri competenti, l’intervenuta onerosità delle misure previste dal regolamento del Fondo e la esigenza di rilanciare e accrescere l’efficacia del Fondo stesso valorizzandone gli aspetti più qualificanti, al fine di promuovere la stabilità sociale del settore;
a tal fine hanno avviato un confronto sulla riforma del Fondo di solidarietà nella prospettiva di riordinare la relativa disciplina e di ricondurre la stessa ad un assetto più adeguato alle attuali necessità del settore anche condividendo l’esigenza di un miglior ricorso alle misure preventive di riduzione delle tensioni occupazionali definite dalla c.d. parte ordinaria del Fondo e dal contratto collettivo nazionale (in particolare art. 18 del ccnl 8 dicembre 2007) nonché l’obiettivo di ricercare soluzioni idonee a ridurre gli oneri connessi alle relative prestazioni del Fondo;
in questo scenario le Parti, nel valorizzare l’architettura storica del Fondo e nel riconfermare la disciplina di cui al D.M. n. 158 del 2000, intendono adeguare i contenuti di cui al richiamato D.M. alle mutate condizioni tecniche, organizzative e produttive che caratterizzano l’intero sistema nell’attuale contesto, superando così le rispettive posizioni di cui alle lettere del 7 aprile e del 18 e 22 aprile 2011;
la premessa è parte integrante del presente accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene, in particolare, quanto segue:
  1. Il Fondo assume la seguente denominazione: “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”;
  2. le Parti nel confermare e ribadire, in particolare, le previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. n. 158 del 2000, si impegnano a valorizzare la possibilità che il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, avvenga, ove ne sussistano i presupposti, sulla base di un accordo tra le parti aziendali o di gruppo stipulato nell’ambito delle procedure contrattuali che riguardano i processi che determinano tensioni occupazionali.
    A tal fine le parti aziendali o di gruppo, ferme le previsioni di cui al D.M. n. 158 del 2000, possono pervenire ad un accordo, come fattispecie distinta del medesimo senza ricorrere alle procedure di cui alla legge 223/91, che definisca, anche nell’ambito di piani di incentivazioni all’esodo, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo;
  3. nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, l’assegno straordinario netto è ridotto del:
    • 8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro;
    • 11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;
  4. gli assegni straordinari saranno erogati dal Fondo per il periodo massimo di 60 mesi antecedente la effettiva decorrenza dei trattamenti pensionistici (ivi comprese le c.d. finestre);
  5. di disciplinare nell’ambito della normativa del Fondo di solidarietà il ricorso ai contratti di solidarietà cc.dd. “difensivi” ed “espansivi”.

Nell’intento comune di favorire l’adozione di strumenti atti a prevenire – anche nell’ambito di processi di riqualificazione, riconversione e riposizionamento professionale – le tensioni occupazionali, le Parti potranno ricorrere a contratti di solidarietà difensivi, fino al 50% dell’orario contrattuale, di durata fino a 24 mesi, elevabili a 36 con ulteriore accordo tra le Parti.
A tal fine, verranno apportate le conseguenti modifiche al D.M. n. 158 del 2000, con l’intento di assicurare ai lavoratori una copertura economica complessiva sino all’80% della retribuzione lorda non percepita a seguito della minor prestazione, secondo i criteri stabiliti dal citato D.M., mirando ad una opportuna combinazione tra i trattamenti di integrazione salariale spettanti a norma di legge e quelli erogati dal Fondo di solidarietà.
In considerazione di quanto sopra ABI inviterà le Associate a rinunciare, nell’ambito degli accordi di cui all’art. 7 del D.M. n. 158 del 2000, alla quota di contributo pubblico spettante per legge all’azienda devolvendola a favore dei lavoratori interessati.
Peraltro, anche al fine di favorire l’occupazione stabile di giovani, le Parti potranno ricorrere ai contratti di solidarietà c.d. espansivi della durata massima di 48 mesi, facendo, in tal caso, riferimento alla volontarietà dei lavoratori.
Le Parti si danno altresì atto che l’accesso alle prestazioni straordinarie che segua un periodo di riduzione di orario o di sospensione dell’attività di lavoro dovrà avvenire con modalità tali da evitare al lavoratore penalizzazioni per quanto attiene alla contribuzione correlata;

  1. di istituire entro il 1° settembre 2011, con termine dei lavori entro il 31 gennaio 2012, un’apposita Commissione paritetica di studio composta, per parte Sindacale, da due componenti per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo:
    1. per approfondire i profili tra le prestazioni straordinarie del Fondo e altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente e/o dalla contrattazione collettiva;
    2. verificare gli effetti derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici c.d. “misto” sulla determinazione dell’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per i lavoratori la cui ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro;
    3. verificare la possibilità di individuare una clausola perequativa, ai fini della determinazione dell’assegno straordinario, per i lavoratori con retribuzione annua lorda immediatamente superiore a euro 38.000 ed il cui trattamento pensionistico sia integralmente calcolato con il sistema retributivo;

nell’occasione verrà valutata la possibilità di introdurre sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro riferite al personale collocato nella c.d. sezione emergenziale del Fondo;

  1. di apportare al citato D.M. n. 158 del 2000 le modifiche e/o integrazioni di cui al testo allegato. Conseguentemente le Parti si attiveranno per richiedere ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le conseguenti modifiche regolamentari.

Il presente accordo, ivi compresa la premessa, è unitario e inscindibile in ogni sua parte e decorre dalla data odierna.

ALLEGATO (Omissis)