CAPITOLO XII
Automatismi
Art. 117

Le parti stipulanti convengono che con l’adozione del nuovo sistema degli inquadramenti nel settore bancario e finanziario viene a modificarsi la disciplina prevista dal contratto nazionale 23 novembre 1990 sugli automatismi.
Si definisce, pertanto, che fermi restando gli inquadramenti già maturati a tale titolo, anche per effetto delle normative aziendali in atto, nonché quant’altro stabilito in materia dal predetto contratto nazionale:

    1. al personale interessato, in servizio alla data del 19 dicembre 1994, viene riconosciuto – in sostituzione dell’avanzamento automatico di carriera in corso di maturazione, acquisibile ai sensi dell’art. 108, lett. a), b) e c) del contratto nazionale 23 novembre 1990 – il corrispondente passaggio di livello retributivo. Nel caso in cui ciò comportasse il passaggio all’area professionale superiore, si riconoscerà in sostituzione un assegno mensile di equivalente importo.
      Per il personale che ha in corso di maturazione il primo avanzamento automatico di carriera verrà a suo tempo riconosciuto, in sostituzione del secondo, un assegno mensile di equivalente importo.
      L’attribuzione di tale assegno mantiene gli eventuali effetti economici e normativi derivanti dal soppresso “secondo automatismo” previsti dalla normativa aziendalmente in atto.
      Per il personale in questione restano valide le previsioni dell’art. 121;
    2. nei confronti del personale interessato, assunto successivamente al 19 dicembre 1994, viene riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei due “automatismi” previsti dalla precedente lett. A).
      Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale 23 novembre 1990, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l’importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l’importo del secondo automatismo e quello del primo previsto dalle norme nazionali, oltre che della indennità di cui all’art. 121 qualora fosse assorbita dai suddetti ulteriori automatismi.
      La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del “secondo automatismo” non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.
      Presso le aziende ove non fosse previsto alla data del 19 dicembre 1994 il grado di capo reparto, per il personale assunto al primo livello della terza area professionale l’assegno mensile è di importo pari a quello previsto alla lettera B), primo comma, della presente norma;
    3. per il personale interessato assunto dopo il 19 dicembre 1994, nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 108 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (benefici economici per automatismo), verrà riconosciuto un unico assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale in servizio alla data del 19 dicembre 1994, resta fermo il diritto a due assegni mensili nel corso del rapporto di lavoro.
      Tale personale conserva le eventuali ulteriori più favorevoli previsioni economiche e normative, rispetto alla normativa nazionale, previste dagli accordi aziendali in atto per il rispettivo livello di inquadramento. Laddove la normativa aziendale preveda un numero di automatismi superiore a due, cessa di avere effetto il più elevato di tali automatismi e gli altri vengono trasformati in assegni mensili di importo equivalente.

Nei casi di cui alle lettere A), B) e C) che precedono, gli avanzamenti e/o gli assegni ivi previsti restano comunque assorbiti nel miglior trattamento inerente all’inquadramento superiore conseguito (passaggio di livello retributivo e/o di area professionale); nel caso in cui detto miglior trattamento spetti temporaneamente l’assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.
L’art. 121 non si applica nei confronti del personale assunto dopo il 19 dicembre 1994.
Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del contratto nazionale 23 novembre 1990 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell’arco della vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.
Gli assegni mensili per anzianità di cui alla lett. C) che precede sono corrisposti, dal 1° gennaio 1995, nelle seguenti misure:

  1. 2a area professionale, 1° e 2° livello retributivo: L. 36.300;
  2. 2a area professionale, 3° livello retributivo (limitatamente agli ex operai specializzati): L. 55.000;
  3. 1a area professionale: L. 24.200.

L’assegno mensile resta assorbito, ai sensi dell’art. 22, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente – nei casi indicati nel chiarimento a verbale all’art. 118 – all’inquadramento superiore, che l’interessato abbia successivamente conseguito; nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l’assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

CHIARIMENTI A VERBALE
Le parti stipulanti chiariscono che:

  1. quanto previsto al 3° comma della lett. A), al 3°comma della lett. B) e al 2° comma della lett. C) della presente norma, lascia impregiudicate eventuali successive modifiche delle normative apportate di intesa fra le parti in sede aziendale;
  2. gli “assegni mensili” sostitutivi degli automatismi di carriera mantengono gli stessi effetti ai fini del trattamento economico complessivo degli interessati (ad es. premio di rendimento, indennità di ex scala mobile, premio aziendale);
  3. ai fini dell’applicazione delle norme del presente capitolo che facciano riferimento a categorie, qualifiche e gradi e al relativo assetto retributivo, vale – per il periodo successivo alla data di stipulazione del presente contratto – la tabella di corrispondenza inserita nel Capitolo III.
Art. 118

Gli automatismi previsti dall’articolo che precede non possono essere superiori, nell’arco del rapporto di lavoro, al numero ivi stabilito. A tal fine si considera alla stregua di un automatismo ai sensi dell’art. 117 e, conseguentemente, di questo sostitutivo ad ogni effetto:

  • il complesso dei passaggi di qualifica o grado (purché almeno in numero di due, di cui uno comportante passaggio di categoria) conseguiti dall’interessato prima del 1° gennaio 1975, salvo che non dipendano da automatismo o dal titolo di studio;
  • ciascun avanzamento di carriera disposto dal 1° gennaio 1975 ad iniziativa dell’azienda (con esclusione, perciò, degli avanzamenti determinati dall’esercizio di mansioni superiori e di quelli derivanti dal conseguimento del titolo di studio nei casi già previsti dai precedenti contratti);
  • ciascun avanzamento di carriera o beneficio economico per automatismo attribuito dal 1° gennaio 1973 in conseguenza di contratti collettivi nazionali di lavoro o di contratti o normative aziendali che prevedevano comunque progressioni automatiche di carriera o benefici economici dipendenti dall’anzianità;
  • l’inquadramento nella qualifica di “commesso” del lavoratore che, alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1976, rivestiva la qualifica di commesso di 2a.

CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti chiariscono che, ai fini di quanto previsto dal secondo alinea del presente articolo, si intende per avanzamento di carriera::

  • relativamente agli impiegati, ogni passaggio di grado o di qualifica;
  • relativamente ai commessi, ogni passaggio di qualifica conseguente a passaggio di categoria, nonché – per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1975 e la data di stipulazione del contratto collettivo del 23 luglio 1976 – il passaggio da commesso di 2a a commesso di 1a;
  • relativamente agli ausiliari, ogni passaggio di qualifica – con esclusione di quelli effettuati nell’ambito delle qualifiche di guardia notturna, personale di fatica e custodia e personale di pulizia – purché comporti l’applicazione di una paga base (stipendio o salario) superiore a quella della qualifica precedentemente rivestita.
Art. 119

Ai fini del conseguimento degli automatismi di cui all’art. 117, il lavoratore deve avere riportato per gli ultimi tre anni classifiche annuali non inferiori a quella di normale.
Dal computo dell’anzianità valida ai fini degli automatismi in parola, restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all’intero trattamento economico.
Gli effetti degli automatismi suddetti decorrono dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturano i relativi requisiti.

DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti chiariscono che nel caso di trasferimento di azienda, che non abbia comportato risoluzione del rapporto di lavoro, verrà valutata a tutti i fini di cui all’art. 117, anche la parte del rapporto di lavoro svolta alle dipendenze dell’azienda di provenienza.

Art. 120

Le progressioni di carriera conseguenti agli automatismi attribuiti, a far tempo dal 1° gennaio 1973, per effetto di contratti collettivi nazionali o integrativi aziendali, non comportano, di per sé, modifiche della posizione del lavoratore nell’ordinamento gerarchico aziendale.
Il lavoratore può essere utilizzato, anche in via promiscua, sia nelle mansioni e nei compiti espletabili in base all’inquadramento originario, sia in quelli espletabili in base ai successivi progressivamente conseguiti per effetto degli automatismi stessi.

Art. 121

I lavoratori inquadrati nel 2° e nel 3° livello retributivo della 3a area professionale, in servizio alla data del 19 dicembre 1994, che abbiano maturato 10 anni di anzianità nel rispettivo livello, hanno diritto ad un assegno mensile per anzianità, dal 1° gennaio 1995, di L. 38.500 ove ricorrano le seguenti condizioni:

  • per l’appartenente al 2° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 117 o 118 e non abbia comunque diritto ad ulteriori automatismi;
  • per l’appartenente al 3° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 117 e 118, ovvero abbia conseguito tale inquadramento per iniziativa dell’azienda prima del 1° gennaio 1975, o infine non abbia beneficiato di alcuno degli automatismi o avanzamenti sostitutivi predetti.

Dal computo dell’anzianità valida ai fini di detto assegno restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all’intero trattamento economico.
L’assegno compete dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturano i relativi requisiti.
L’assegno mensile resta assorbito ai sensi dell’art. 22, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente all’inquadramento, che l’interessato abbia successivamente conseguito; nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l’assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.
L’assegno mensile di cui al presente articolo viene concesso fino a concorrenza di eventuali, analoghi benefici derivanti da attribuzioni previste (anche se con diversa denominazione) da normative aziendali in atto alla data di stipulazione del presente contratto.
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** Articoli richiamati nel ccnl 23 novembre 2023.