Art. 86 – Cause di risoluzione – Attestato di servizio

1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:

  1. per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa o della lavoratrice/lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa di cui all’art. 66 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc), nonché per invalidità permanente riconosciuta in base alla legge sull’assicurazione invalidità e vecchiaia;
  2. per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa nei confronti della lavoratrice/lavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;
  3. per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
  4. per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
  5. per dimissioni;
  6. per risoluzione del rapporto da parte della lavoratrice/lavoratore per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
  7. per morte.

2. Quanto previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, commi da 4 a 7, si applica a tutti le lavoratrici/lavoratori delle imprese che occupino complessivamente più di 15 dipendenti. Tale previsione si riferisce alle lavoratrici/lavoratori, in servizio alla data del 7 marzo 2015, delle imprese che occupavano complessivamente più di 15 dipendenti alla medesima data.
3. L’impresa comunque rilascia alla lavoratrice/lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale ella/egli ha svolto la sua attività presso l’impresa, delle mansioni prestate e dell’inquadramento ricoperto e copia del conto di liquidazione.

Art. 87 – Preavviso

1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare alla lavoratrice/lavoratore adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 86, spetta alla lavoratrice/lavoratore un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte della lavoratrice/lavoratore (art. 86, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente alle lavoratrici/lavoratori in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.

Art. 88 – Dimissioni

1. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 86, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto o in modalità telematica laddove previsto dalla normativa con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.
2. È in facoltà dell’impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza.
3. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta – previa presentazione di idonea certificazione medica – il trattamento economico fino al termine del mese in corso.
4. In caso di risoluzione del rapporto da parte della lavoratrice/lavoratore ai sensi della lett. f) dell’art. 86, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 86, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento:

  • con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità;
  • con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità.

5. Nel caso in cui la lavoratrice/lavoratore si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 86, la lavoratrice/lavoratore stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.

Art. 89 – Contestazioni

1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante alla lavoratrice/lavoratore o agli aventi diritto, l’impresa è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell’impresa, se i fatti che l’hanno determinata hanno provocato danno materiale all’impresa, è possibile operare la compensazione ai sensi dell’art. 1252 c.c. tra quanto dovuto alla lavoratrice/lavoratore e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento.
2. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull’ammontare del danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’impresa stessa.

Art. 90 – Trattamento di fine rapporto

1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.
2. Per le aree professionali:

  • stipendio;
  • scatti di anzianità;
  • importo ex ristrutturazione tabellare;

e, ove spettino, da

  • assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 35 del ccnl 19 dicembre 2019;
  • assegno di cui all’art. 107, ultimo comma;
  • indennità di rischio;
  • indennità per lavori svolti in locali sotterranei;
  • concorso spese tranviarie;
  • indennità di cui all’art. 109, 3° comma;
  • indennità di turno diurno;
  • assegni di cui all’art. 118;
  • eventuale ex premio di rendimento aziendale.

3. Per i quadri direttivi:

  • stipendio;
  • tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio.

4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 78 e 97 o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione.
5. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l’art. 45 del predetto ccnl.

NORMA TRANSITORIA
1. La base di calcolo di cui all’art. 86, comma 6, del ccnl 19 dicembre 2019 trova applicazione sino al 30 giugno 2023.
2. Il ricalcolo del tfr conseguente a quanto sopra per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2023 e il 30 novembre 2023 trova applicazione nei confronti delle lavoratrici/ lavoratori in servizio alla data del 23 novembre 2023.