Il 13 gennaio 20052, in Roma
(Omissis)
Premessa

In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stesse, si conviene di anticiparne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l’emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell’Asia.
I fondi raccolti nell’anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori e le aziende, saranno devoluti a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre,

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell’ambito nazionale che internazionale.
La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell’ABI e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo d’intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorse.
Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed ulteriori contributi anche da parte di terzi.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da trattenere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d’intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti.
Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure di cui al capoverso che precede, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all’Azienda di appartenenza.
Annualmente sarà reso noto il “bilancio” del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati.
In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta consensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondo.

NORMA TRANSITORIA
Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del mese di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 ed agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità.

Allegato
FAC SIMILE DEL MODULO DI REVOCA AL FONDO PROSOLIDAR

Data, ………………………………
Io sottoscritto/a ………………………………, matr. n. …………, dipendente da ………………………, non intendo contribuire a Prosolidar – Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà – Onlus e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tempestiva comunicazione all’Azienda.
Firma del lavoratore/lavoratrice
…………………………………

PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE PROSOLIDAR – ONLUS3
Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma
(Omissis)
Premesso che:

In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar – Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà – Onlus, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010,

le parti convengono che:

a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar – Onlus”.

* * *

Con l’art. 22 dell’Accordo 23 novembre 2023 di rinnovo del ccnl 19 dicembre 2019 si è convenuto che:
“1. Le Parti confermano la propria sensibilità, unitamente alle lavoratrici/lavoratori e alle imprese del settore, ai valori della solidarietà e la volontà di rafforzare gli interventi di sostegno attraverso la Fondazione Prosolidar ente filantropico – ente del Terzo settore, istituita tra le Parti stesse con l’obiettivo di perseguire finalità di solidarietà sociale.
2. Conseguentemente, le Parti condividono che, a far tempo dall’anno 2023, il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 10 (dieci) euro annui da trattenere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d’intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo le Aziende verseranno 10 (dieci) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti.
3. Le lavoratrici/lavoratori contribuiranno dal 2023 al Fondo nelle misure di cui al comma che precede, salvo diversa volontà che la lavoratrice/lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite specifica comunicazione”.
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1 Tutte le informazioni relative alla Fondazione Prosolidar ente filantropico – ente del Terzo settore sono reperibili sul sito web www.fondazioneprosolidar.org.
2 Testo modificato con il Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010.
3 In data 1° agosto 2023 la Fondazione ha assunto la denominazione Fondazione Prosolidar ente filantropico – ente del Terzo settore.