1. Il “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito” (di seguito Fondo) viene costituito fra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per le aree professionali e il ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle finalità previste dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo.
2. Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, valorizzando, in particolare, la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al Fondo stesso.
3. Il Fondo potrà operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, secondo le modalità e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.
1. Il presente Regolamento disciplina l’attività del Fondo, gestito per il tramite di Enbicredito, sul presupposto che – ai sensi dell’art. 3 del relativo Statuto – tale Ente è abilitato a perseguire le finalità, svolgendo i relativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a livello nazionale di attribuire allo stesso.
1. Ai fini di cui al presente Regolamento, è istituita, nell’ambito di Enbicredito, una Sezione Speciale che provvede all’erogazione delle prestazioni del Fondo.
2. Nell’ambito della Sezione Speciale è costituito un Comitato di Gestione, composto e nominato secondo i medesimi criteri indicati per il Comitato Esecutivo di Enbicredito dal su richiamato Statuto dell’Ente.
3. L’attività del Fondo è regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l’anno solare.
4. La Sezione Speciale opera a far tempo dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 marzo 2026, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti i contratti collettivi di cui all’art. 1 e fermo, comunque, l’espletamento delle residue attività connesse all’operatività del Fondo.
1. Il Fondo, come stabilito dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2026, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che conferiscono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d’anno sono tenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto conferimento.
3. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 50*. Con riguardo ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell’orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d’orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012**, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.
Ai fini di cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune criterio contrattuale: 1/360 della retribuzione annua.
I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento verseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall’Azienda.
4. I contributi sono versati – sul conto corrente che il Comitato di Gestione provvede a comunicare – dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell’organico (lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente. Limitatamente all’anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.
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* Rispettivamente art. 108 e art. 61 del presente testo coordinato.
** Il contributo dei dirigenti è previsto dall’art. 14, comma 4, del ccnl 13 luglio 2015 per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
1. Tutti i versamenti – di cui all’art. 4 che precede – devono essere eseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalità comunicate dal Comitato di Gestione.
2. Trascorso il termine utile per il versamento, l’Azienda inadempiente deve corrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella misura del tasso egale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta ne delibera l’applicazione, dandone comunicazione all’Azienda.
1. Le prestazioni rese dal Fondo riguardano le assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, effettuate dalle Aziende nel periodo 1° gennaio 2012-31 marzo 2026.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2024*, il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un importo annuo pari a 3.500 euro per ciascun lavoratore/lavoratrice che venga assunto con contratto a tempo indeterminato che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- giovani disoccupati fino a 36 anni di età;
- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità;
- donne;
- persone con disabilità;
- lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.
Nel caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo è maggiorato del 20% mentre nel caso di cui all’ultimo alinea, il predetto importo annuo è pari a 4.500 euro, maggiorato di ulteriori 1.000 euro annui nel caso in cui la sede di lavoro della lavoratrice/lavoratore sia nella stessa Provincia di residenza.
3. Gli importi di cui ai commi che precedono vengono erogati anche nei casi di stabilizzazione a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici con rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di somministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione del presente Regolamento.
4. La prestazione richiesta dall’Azienda è subordinata alla sussistenza delle disponibilità economiche da parte del Fondo medesimo.
5. Nel caso in cui le disponibilità economiche non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste delle Aziende, queste, ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore alla richiesta.
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* Relativamente alle condizioni e agli importi della prestazione in vigore fino al 31 dicembre 2023, v. art. 34, comma 6, del ccnl 19 dicembre 2019.
1. L’Azienda interessata alla prestazione del Fondo deve presentare domanda al Comitato di Gestione utilizzando, per ciascun/a lavoratore/lavoratrice da assumere, la modulistica allegata al presente Regolamento.
2. Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in regola con i versamenti previsti dall’art. 4.
3. Le domande inoltrate dalle Aziende per l’accesso alle prestazioni sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l’ordine di presentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato medesimo definirà tempo per tempo.
1. Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare – entro 30 giorni dalla presentazione – l’istruttoria formale delle domande verificando, in particolare:
- il regolare versamento del contributo annuo da parte dell’Azienda richiedente;
- la sussistenza, in capo ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è richiesta la prestazione, dei requisiti di cui all’art. 6;
- la titolarità in capo all’Azienda della somma richiesta in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6;
- in generale, la completezza della documentazione inoltrata.
2. Qualora sia riscontrata l’incompletezza, l’inesattezza o, comunque, l’irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione all’Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatale, pena la decadenza della domanda.
3. Il Comitato di Gestione, sulla base dell’istruttoria di cui ai precedenti commi, comunica all’Azienda, entro il termine di cui al comma 1, l’accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la domanda è accolta, ovvero le ragioni del diniego.
4. L’Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all’atto della domanda, l’avvenuta assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30 giorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non superiore a 6 mesi dalla domanda stessa.
5. L’Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima tempestività, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche a causa del mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.
6. Il Fondo eroga all’Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei limiti previsti dall’art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità:
- il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall’assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, previa comunicazione dell’Azienda della permanenza in servizio del/degli interessato/i con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici mesi;
- i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del/degli interessato/i, previa comunicazione dell’Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del regolare versamento dei contributi da parte dell’Azienda;
- nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione all’Azienda in un’unica soluzione, dopo il termine del periodo di apprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al ricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato dall’Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.
1. Tutti i contributi che affluiscono ai sensi dell’art. 4 sono destinati alle finalità previste dal Regolamento stesso, fatte salve le spese di gestione per l’attività svolta dal Fondo.
2. Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il Comitato di Gestione.
1. Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d’esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività di Enbicredito.
2. Ai fini di cui sopra sono messi a disposizione del Comitato di Gestione gli importi dei contributi relativi a ciascuna delle aree professionali e livelli retributivi contrattualmente previsti, ai dirigenti, ai dirigenti di cui al Chiarimento a Verbale, nonché i dati sull’eventuale utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte di ciascuna Azienda.
1. Per tutte le attività di cui sopra che per i terzi implicano contatti, comunicazioni, invio e consegna al Fondo, si dovrà esclusivamente fare riferimento ai recapiti della sede legale di Enbicredito, o a eventuali sedi operative, qualora vengano indicate formalmente, ivi compresi il sito istituzionale, i recapiti telefonici, il fax e la posta elettronica.
1. In materia di trattamento dei dati personali il Fondo si impegna al rispetto del D.lgs. 196 del 2003 e successivi provvedimenti di legge e del Garante per la privacy.
1. Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui.
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* Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012.
- con l’art. 31 del ccnl 19 gennaio 2012, è stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione – F.O.C. Nella medesima disposizione è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell’Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito – Enbicredito;
- il 31 maggio 2012, le Parti hanno sottoscritto il Regolamento disciplinante il funzionamento del Fondo (di seguito il Regolamento) ed il 5 ottobre 2012 hanno concordato le modifiche allo Statuto di Enbicredito necessarie in conseguenza della istituzione del F.O.C.;
- il 26 marzo 2013, con l’insediamento dei nuovi Organismi di governo e controllo di Enbicredito, si è avviata la fase operativa dell’attività del Fondo per l’Occupazione;
- le Parti ritengono opportuno integrare le disposizioni vigenti con taluni chiarimenti applicativi nell’ottica di meglio cogliere le finalità del Fondo per l’Occupazione;
- Le prestazioni del F.O.C. riguardano esclusivamente le assunzioni/stabilizzazioni di personale da inquadrare nell’ambito delle aree professionali di cui al Cap. XIII del ccnl 19 gennaio 2012 e fintanto che permanga tale inquadramento.
- Per stabilizzazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento, si intende l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale sia intercorso, o intercorra – nell’ambito della medesima azienda o di altra azienda del medesimo Gruppo bancario – un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), purché:
- i requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del Regolamento sussistano quantomeno al momento dell’instaurazione del predetto rapporto non a tempo indeterminato;
- il rapporto di lavoro non a tempo indeterminato si sia concluso entro i 12 mesi precedenti all’assunzione a tempo indeterminato.
- Al fine di favorire il contributo del settore bancario alla ripresa dell’occupazione nel Paese, il F.O.C. potrà erogare le prestazioni anche nelle ipotesi di assunzione e/o stabilizzazione – previste da specifici accordi aziendali o di gruppo – di lavoratori provenienti da altri settori produttivi, intendendosi per tali quelli che applicano normative collettive diverse (settore industria, commercio, etc.) da quella del credito. In questi casi, non trova applicazione quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del Regolamento in tema di identificazione delle condizioni in cui devono trovarsi gli interessati.
- Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2 del Regolamento al momento dell’instaurazione del rapporto, le prestazioni del Fondo potranno essere erogate anche per i contratti di apprendistato professionalizzante instaurati prima del 1° gennaio 2012 e “trasformati” dopo tale data.
- Nell’ipotesi di cui al comma 4, le prestazioni saranno erogate alle aziende secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 6, primo e secondo alinea del Regolamento, prendendo a riferimento la data di “trasformazione” del rapporto.
- Per l’individuazione delle “aree geograficamente svantaggiate”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, terzo alinea, del Regolamento, è confermato il riferimento alla regolamentazione emanata in attuazione di quanto previsto dall’art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, segnatamente, del D.M. 13 novembre 2008 in base al quale “Le aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l’anno 2008 in tutte le regioni e province autonome”. In considerazione della sopravvenuta abrogazione del richiamato riferimento normativo si fa riserva di introdurre successivamente criteri diversi per l’individuazione delle “aree geograficamente svantaggiate”, anche alla luce di provvedimenti legislativi/regolamentari che dovessero essere emanati in materia.
- In sede di istruttoria di cui all’art. 8 comma 1 del Regolamento, al Comitato di gestione verrà fornito il dato relativo al contributo versato da ciascuna azienda, per quanto dovuto all’atto della domanda, ripartito come segue: contributo (indicativo) 4%; dirigenti; quadri direttivi, aree professionali. I dati di cui sopra costituiscono informazioni riservate a tutti i conseguenti effetti.
OMISSIS: bozza delibera del Comitato di gestione di Enbicredito in tema di prestazioni del FOC – Presentazione delle domande e erogazione delle prestazioni – Indicazioni operative.
- con l’art. 31 del ccnl 19 gennaio 2012, è stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione – F.O.C. e si è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell’Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito – Enbicredito;
- con l’accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del predetto ccnl, le Parti hanno prorogato sino al 31 dicembre 2018 l’operatività del F.O.C., confermando le vigenti modalità di funzionamento e misure di finanziamento;
- il punto 2 del citato accordo 31 marzo 2015 prevede che “Ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, assunti a far tempo dalla data di stipulazione del presente accordo, è attribuito uno stipendio nella misura mensile di euro 1.969,54, riferito alle tabelle in vigore dal 1° gennaio 2015, per quattro anni dalla data di assunzione, fermo quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del ccnl 19 gennaio 2012 in tema di contribuzione datoriale del 4% alla previdenza complementare” e che “Nei confronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo l’incremento di cui al primo alinea del presente punto 2 sarà assicurato tramite prestazioni del F.O.C.”;
- l’accordo 31 marzo 2015 ha istituito un apposito Gruppo paritetico – che ha avviato i lavori il 23 luglio 2015 – con l’incarico, tra l’altro, di definire quanto necessario per realizzare l’impegno di cui all’alinea che precede e di valutare “la rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato”;
A) LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
1. Ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio al 31 marzo 2015 compete un importo denominato “Integrazione ex F.O.C.” a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al termine del periodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale.
2. L’“Integrazione ex F.O.C.” è pari a euro 175,07 lordi mensili per tredici mensilità.
3. Le aziende erogheranno ai lavoratori di cui al primo comma l’importo di cui al comma che precede con le competenze mensili a far tempo dal mese di gennaio 2016. Con la medesima mensilità di gennaio 2016 le aziende corrisponderanno, in un’unica soluzione, anche l’importo arretrato relativo al periodo 1° aprile – 31 dicembre 2015.
4. I medesimi importi:
- non sono computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali e di ogni altro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare;
- competono pro quota, secondo i criteri comunemente utilizzati, in relazione al minor servizio retribuito con livello retributivo di inserimento professionale e/o alla corresponsione del medesimo in misura ridotta.
1. A fronte delle erogazioni di cui all’art. 1, il F.O.C. riconosce all’azienda le seguenti prestazioni:
- 3.145,84 euro annui (2.419,88 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto ante 1° gennaio 2015, ovvero assunto dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 senza diritto per l’azienda all’esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- 2.554,56 euro annui (1.965,05 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto dal 1° gennaio al 31 marzoì 2015 per il quale l’azienda abbia diritto all’esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al termine dell’esonero contributivo triennale sarà assicurato l’importo di cui all’alinea che precede;
- 2.800,59 euro annui (2.154,30 euro per il 2015), per ciascun apprendista.
2. Tali prestazioni sono determinate tenendo conto della differenza tra lo stipendio del livello retributivo di inserimento professionale ex ccnl 2012 e quello stabilito dall’accordo del 2015, dei connessi oneri di legge e degli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare nella misura del 4%.
3. Detti importi sono riproporzionati nei casi di cui all’art. 1, comma 4, secondo alinea e sono ridotti degli eventuali minori oneri sostenuti dall’azienda, ivi compresi quelli che la stessa ha titolo di porre a carico e/o recuperare da soggetti terzi.
1. Le aziende, al fine di percepire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 1, sono tenute a comunicare al F.O.C., utilizzando le modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile, le seguenti informazioni relative a ciascun lavoratore interessato:
A) nel mese di gennaio 2016:
- nome e cognome;
- codice fiscale;
- tipologia contrattuale (a tempo indeterminato o apprendistato);
- eventuale diritto all’esonero contributivo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- data di assunzione;
- termine ultimo di applicazione del livello retributivo di inserimento professionale;
- costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione dell’“Incremento ex F.O.C.”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2015.
B) Nel mese di novembre di ciascun anno a partire dal 2016:
- le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);
- costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione dell’“Incremento ex F.O.C.”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, per il periodo 1° gennaio – 30 novembre;
- eventuali variazioni rispetto a quanto già comunicato (quali, ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, venir meno dell’applicazione del livello retributivo di inserimento professionale).
C) Nel mese di gennaio di ciascun anno a partire dal 2017:
- le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);
- costo sostenuto dall’azienda per l’erogazione dell’“Incremento ex F.O.C.”, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, per la mensilità di dicembre e per la tredicesima dell’anno precedente.
2. È in facoltà del Comitato di Gestione di Enbicredito procedere a verifiche in ordine a quanto sopra, anche richiedendo all’azienda la relativa documentazione.
1. Sulla base delle comunicazioni di cui all’art. 3 il F.O.C. eroga a ciascuna azienda:
- quanto dovuto ai sensi della lett. A), dell’art. 3 entro il mese di marzo 2016;
- quanto dovuto ai sensi della lett. B), dell’art. 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno;
- quanto dovuto ai sensi della lett. C), dell’art. 3 entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Nel caso in cui le comunicazioni non pervengano nei termini indicati, ma comunque entro 3 mesi dalla scadenza degli stessi, il F.O.C. provvederà alle relative erogazioni entro 30 giorni dal loro ricevimento.
B) RIMODULAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.O.C. E LEGGE DI STABILITÀ 2015
1. Per le assunzioni/stabilizzazioni effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2015, oggetto delle prestazioni del F.O.C. di cui all’art. 6 del Regolamento 31 maggio 2012, i relativi importi sono ridotti del 50% in ciascuno dei casi in cui l’azienda abbia titolo all’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118 e commi 121-124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai fini di cui al comma che precede le aziende sono tenute a comunicare al F.O.C. – utilizzando le modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile – la titolarità del diritto al predetto esonero contributivo per le assunzioni/stabilizzazioni per le quali è presentata domanda di prestazione al F.O.C.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti proseguiranno a partire dal gennaio 2016 gli incontri del Gruppo paritetico sulle tematiche previste dall’accordo 31 marzo 2015, per realizzarne le finalità nell’ambito delle complessive disponibilità del Fondo, tenendo anche conto di quanto previsto dall’art. 5 del presente accordo.
In tale ambito valuteranno anche eventuali adeguamenti delle prestazioni del F.O.C. in presenza di proroga dell’esonero contributivo per il 2016.
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1 Modificato ai sensi dell’art. 35, comma 3, del presente contratto.