1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell’art. 86, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:

a) Trattamento
di previdenza migliorativo spettante in misura massima
b) Trattamento
di previdenza migliorativo spettante in misura inferiore alla massima
c) Assenza
di trattamento di previdenza migliorativo
Quadri direttivi 4 mesi trattamento sub c)
ridotto del 25%
5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore
½ mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi
3ª area professionale 2 mesi trattamento sub c)
ridotto del 25%
½ mensilità per ogni anno, con il minimo di 2 e con il massimo di 8 mensilità
Area unificata
(ex 1ª e 2ª area professionale) *
45 giorni trattamento sub c)
ridotto del 25%
⅓ di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e ½ e con il massimo di 6 mensilità

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, questi è esonerato dall’obbligo del preavviso.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell’art. 86, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:

a) Trattamento
di previdenza migliorativo
b) Assenza di trattamento
di previdenza migliorativo
Quadri direttivi 4 mesi – con anzianità non superiore a 5 anni: 4 mensilità

– con anzianità da 5 a 10 anni: 5 mensilità

– con anzianità superiore a 10 anni: 6 mensilità

3ª area
professionale
2 mesi – con anzianità non superiore a 5 anni: 2 mensilità

– con anzianità da 5 a 10 anni: 3 mensilità

– con anzianità superiore a 10 anni: 4 mensilità

Area unificata
(ex 1ª e 2ª area
professionale)*
45 giorni – con anzianità non superiore a 5 anni: 1 mensilità

– con anzianità da 5 a 10 anni: 2 mensilità

– con anzianità superiore a 10 anni: 3 mensilità

3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell’art. 86, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:

Quadri direttivi – con anzianità non superiore a 5 anni: 5 mensilità

– con anzianità da 5 a 10 anni: 6 mensilità

– con anzianità da 10 a 15 anni: 7 mensilità

– con anzianità superiore a 15 anni: 8 mensilità

3ª area
professionale
– con anzianità non superiore a 5 anni: 3 mensilità

– con anzianità da 5 a 10 anni: 4 mensilità

– con anzianità da 10 a 15 anni: 5 mensilità

– con anzianità superiore a 15 anni: 6 mensilità

Area unificata (ex 1ª e 2ª
area professionale)**
– con anzianità non superiore a 5 anni: 2 mensilità

– con anzianità da 5 a 10 anni: 2 ¼ mensilità

– con anzianità da 10 a 15 anni: 3 mensilità

– con anzianità superiore a 15 anni: 4 mensilità

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g) dell’art. 86, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:

a) Trattamento
di previdenza migliorativo
b) Assenza di trattamento
di previdenza migliorativo
Quadri direttivi 5 mesi – con anzianità non superiore a 6 anni
– per ogni anno successivo
5 mensilità
½ mensilità con un massimo di altre 5 mensilità
3ª area
professionale
3 mesi – con anzianità non superiore a 5 anni: 2 mensilità

– con anzianità da 5 a 10 anni: 3 mensilità

– con anzianità superiore a 10 anni: 4 mensilità

Area unificata
(ex 1ª e 2ª area
professionale)*
2 mesi e ½ – con anzianità non superiore a 5 anni: 1 mensilità

– con anzianità da 5 a 10 anni: 2 mensilità

– con anzianità superiore a 10 anni: 3 mensilità

Ai fini della presente tabella:

  • si considera l’anzianità di effettivo servizio della lavoratrice/lavoratore;
  • per trattamento di previdenza “aziendale migliorativo” si intende quello per il quale la lavoratrice/lavoratore venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.

___________________________
* Per lavoratrici/lavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale trova applicazione il comma 5 della Norma di raccordo in calce all’art. 100.